Cassazione Penale, Ordinanza n. 04548/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in via definitiva la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti invocate, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, con un solo motivo, vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio. La doglianza riguardava un episodio di rapina, con riferimento alla qualificazione di cui all’art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1 c.p., e si assumeva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli all’imputato. La Cassazione ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il non modesto valore del bene sottratto e la mancanza di elementi positivamente apprezzabili.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non erano dovute; la loro mancata concessione è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte di appello in base agli elementi fattuali del caso.
art. 62 n. 4 c.p.
L’attenuante del danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio è stata esclusa perché il bene sottratto aveva valore non modesto e mancavano elementi favorevoli.
art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1 c.p.
La vicenda riguarda il reato di rapina aggravata oggetto della condanna di merito e del controllo di legittimità sulla sola motivazione della pena e delle attenuanti.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato escluso perché la sentenza di appello presentava una motivazione congrua, priva di aporie e fondata su elementi fattuali specifici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p. non sussiste quando il giudice di merito abbia spiegato in modo logico e coerente le ragioni della decisione, valorizzando elementi fattuali pertinenti e non manifestamente aporetici.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, degli elementi negativi del fatto o della personalità dell’imputato e dell’assenza di profili positivi meritevoli di apprezzamento.
- L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il valore del bene offeso non sia modesto e non emergano elementi idonei a ridurre in modo significativo il disvalore del fatto.
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