Cassazione Penale, Sentenza n. 30127/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato, limitatamente a taluni capi, l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere, confermando invece la misura per altri capi relativi a reati connessi a traffico di stupefacenti, violazione della legge sulle armi e ipotesi di associazione di tipo mafioso. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione circa l'esistenza sul territorio di una articolazione autonoma della cosca "Cracolici" e l'erroneo richiamo a precedenti sentenze (es. "Crimine", "Rinascita Scott") ritenute inconferenti o non definitive; sosteneva inoltre che i collaboratori non avevano riferito dell'esistenza della cosca e richiamava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che avrebbe escluso un'associazione unitaria calabrese; (2) vizio di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., per mancanza di indizi che i proventi dello spaccio fossero destinati all'associazione (assenza della "bacinella") e per l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza del ricorrente di agevolare un'associazione mafiosa; si evidenziava infine la mancata indicazione di indici fattuali che connettessero il ricorrente ai soggetti di vertice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame. La Cassazione ha ritenuto che il Collegio del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di una articolazione 'ndranghetistica autonoma riconducibile alla famiglia Cracolici (con riferimenti a precedenti procedimenti e statuizioni giurisdizionali, a fatti di sangue della faida, a rapporti di parentela e a trasferimenti territoriali), nonché le attività illecite accertate (coltivazione e spaccio di stupefacenti, gestione di cassa comune, fornitura di utenze telefoniche per detenuti, detenzione di armi). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla circostanza aggravante, rilevando che, posto il riconoscimento dei gravi indizi di partecipazione all'associazione di 'ndrangheta, la censura non produce effetti utili. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
associazione di tipo mafioso
Riconoscimento della sussistenza di una associazione di tipo mafioso in capo a una articolazione definita "Cracolici": la Corte valorizza elementi storici, rapporti di parentela, attività illecite e condotte tipiche (violenza, controllo del territorio, cassa comune) per qualificare il gruppo come "associazione di tipo mafioso"
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (circostanza aggravante)
circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La circostanza aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso o all'agevolazione dell'associazione deve essere provata con elementi che collegano l'attività del singolo all'organizzazione; nel caso la Corte ritiene che, avendo già riconosciuto gravi indizi di partecipazione, la censura sull'aggravante non muta l'esito cautelare
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma penalmente sanzionatoria in materia di stupefacenti richiamata per i reati di traffico e detenzione finalizzata allo spaccio; la sentenza conferma l'esistenza di gravi indizi in ordine a tali condotte (coltivazione massiva, produzione e detenzione di ingenti quantitativi)
art. 74 d.P.R. 309/90
Riferimento alle circostanze aggravanti in materia di stupefacenti; la valutazione collegiale considera la gravità complessiva degli indizi e le modalità dell'attività illecita
art. 648 cod. pen.
Norma relativa a ricettazione/indebita appropriazione di proventi illeciti distinta ma collegata alle accuse di natura patrimoniale derivanti dall'attività delittuosa; la Corte non rimuove le imputazioni collegate a profili patrimoniali
art. 238-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa come norma per la valutazione delle sentenze definitive; la Corte richiama il principio ma ritiene che il riesame ha correttamente valutato le statuizioni preesistenti e le fonti di prova pertinenti
Massime di principio
- Per affermare l'esistenza di una struttura di tipo mafioso non è sempre necessario un unico processo definitivo: la giurisprudenza può valorizzare un complesso di elementi fattuali e statuizioni anche da più procedimenti, purché il collegamento fattuale sia motivato e specifico
- Per contrastare efficacemente il riconoscimento della partecipazione a un'associazione mafiosa è necessario contestare con precisione i fatti probatori indicati (es. cassa comune, fornitura di utenze per detenuti, ruolo organizzativo, possesso di armi, ampiezza e modalità della produzione di stupefacenti), non relying solo su argomentazioni generiche o sul fatto che alcune sentenze non sono definitive
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 richiede elementi che colleghino concretamente l'attività del singolo ai vantaggi o all'uso del metodo mafioso; tuttavia, se esistono gravi indizi di partecipazione all'associazione, la mancata prova puntuale dell'impiego dei proventi può risultare non decisiva per le misure cautelari
- Indizi come la coltivazione su larga scala, la gestione di una cassa comune, la fornitura di utenze sicure a detenuti e la detenzione/uso di armi costituiscono elementi forti e tipici per ritenere la partecipazione a organizzazioni mafiose o per collegare un indagato all'attività associativa
- Se si intende valorizzare sentenze definitive al fine di escludere la persistenza di un'associazione, occorre proporre un argomento conforme all'art. 238-bis c.p. e dimostrare concretamente la incidenza di quelle statuizioni sul thema probandum attuale
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