Cassazione Civile, Ordinanza n. 26331/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, a un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, di un incarico dirigenziale ritenuto di livello inferiore rispetto a quello precedentemente svolto, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di copertura delle posizioni dirigenziali. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riconosciuto un demansionamento e condannato l'Agenzia al risarcimento del danno professionale, biologico e non patrimoniale, limitando però il danno ai periodi non coperti da una disciplina poi dichiarata incostituzionale. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia l'omesso esame della sospensiva con cui il Consiglio di Stato avrebbe fatto riespandere la vigenza dell'art. 24 del regolamento di amministrazione, sostenendo così la legittimità dei conferimenti effettuati; con il secondo deduce violazione degli artt. 1366, 1175, 1375 e 2103 c.c. e dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, sostenendo che nella dirigenza pubblica non opera l'art. 2103 c.c., che il dirigente non ha diritto soggettivo a un incarico equivalente e che la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato un demansionamento automatico nella diversa graduazione dell'incarico. Il controricorrente propone ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la ricostruzione della Corte d'appello e la quantificazione del danno, invocando anche il giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la sospensiva del Consiglio di Stato non fosse un fatto storico omesso, ma una conseguenza giuridica di una complessa vicenda processuale, e che comunque il motivo difettasse di decisività. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che nella dirigenza pubblica non si può configurare automaticamente un demansionamento per il solo fatto dell'attribuzione di un incarico di diverso o inferiore livello nella graduazione interna dell'amministrazione. La Corte censura la sentenza d'appello perché aveva tratto il risarcimento in modo automatico dalla sola assegnazione di un incarico inferiore, senza verificare concretamente se le modalità di conferimento avessero violato i doveri di correttezza e buona fede e senza svolgere l'analisi comparativa richiesta sui curricula e sulle chances di conferimento. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di cui al n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una mera questione giuridica o di una conseguenza giuridica di fatti processuali; il n. 3 consente la censura per violazione di legge.
art. 366 c.p.c.
Per dedurre l'omesso esame di un fatto storico la parte deve indicare con precisione il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la decisività.
art. 369 c.p.c.
È richiamato, in coordinamento con l'art. 366 c.p.c., quale norma processuale che impone specifici oneri di deposito e allegazione del fatto storico dedotto.
art. 2103 c.c.
Non si applica alla dirigenza pubblica; la qualifica dirigenziale esprime idoneità professionale all'assunzione di incarichi, non un diritto soggettivo a mansioni equivalenti o al mantenimento del medesimo incarico.
art. 1175 c.c.
Le clausole di correttezza informano anche il conferimento degli incarichi dirigenziali nella P.A. e impongono valutazioni comparative e motivazione delle scelte.
art. 1375 c.c.
La buona fede impone all'amministrazione, nel conferimento degli incarichi, di esternare le ragioni della scelta e di rispettare criteri non meramente formali.
art. 1366 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale nell'ambito della dedotta violazione delle regole di interpretazione e correttezza, ma il tema centrale resta la correttezza/ buona fede nel conferimento degli incarichi.
art. 19 d.lgs. 165/2001
Gli incarichi dirigenziali vanno conferiti secondo procedure rispettose dei principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e buona fede; in caso di illegittima scelta può sorgere un inadempimento risarcibile, ma non un diritto all'attribuzione giudiziale dell'incarico.
art. 8, comma 24, d.l. 16/2012
La disposizione è stata dichiarata incostituzionale; la Corte la richiama per spiegare il contesto normativo delle procedure di riorganizzazione e il periodo non risarcibile individuato dal giudice d'appello.
L. 44/2012
È la legge di conversione del d.l. 16/2012, richiamata come parte del quadro normativo poi colpito da illegittimità costituzionale.
art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
È qualificato come meccanismo illegittimo, un tertium genus non riconducibile né alle mansioni superiori né alla reggenza, perché usato in modo reiterato e ordinario per coprire posizioni dirigenziali vacanti.
art. 52 d.lgs. 165/2001
È richiamato come disciplina delle mansioni superiori, non applicabile al passaggio da funzionario a dirigente; la sua disciplina non legittima il conferimento impugnato.
art. 20 d.P.R. 266/1987
Viene evocato come norma generale sulla reggenza, istituto caratterizzato da straordinarietà e temporaneità.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
La Corte richiama tali principi per ribadire che l'accesso alle posizioni dirigenziali deve avvenire con procedure aperte e pubbliche, nel rispetto di imparzialità e buon andamento.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per la quantificazione del danno, in quanto il risarcimento deve essere commisurato alle conseguenze immediate e dirette del pregiudizio.
art. 1224 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di risarcimento e conseguenze economiche dell'inadempimento.
art. 1225 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento ai limiti della risarcibilità del danno prevedibile.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico dirigenziale non opera automaticamente l'art. 2103 c.c.: la qualifica dirigenziale attribuisce l'idoneità ad assumere incarichi dirigenziali, ma non un diritto soggettivo a mantenere un determinato incarico o a pretendere un incarico equivalente per livello organizzativo.
- Il mancato conferimento o il conferimento di un incarico di diverso livello non integra di per sé demansionamento né produce un danno in re ipsa; il pregiudizio risarcibile deve essere allegato e provato, con riferimento concreto alla compromissione della professionalità, della dignità professionale o a una perdita di chance.
- Nel conferimento degli incarichi dirigenziali da parte della P.A. le clausole generali di correttezza e buona fede impongono un effettivo scrutinio comparativo dei candidati e l'esternazione delle ragioni della scelta; la motivazione non può essere meramente formale.
- Quando la motivazione del conferimento è mancante o illegittima, il sindacato giudiziale deve verificare, in via comparativa, se il dirigente escluso avesse una significativa probabilità di essere prescelto; il risarcimento va poi commisurato alla chance perduta, non a un automatismo compensativo.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia tratto una certa conseguenza giuridica da un provvedimento processuale: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti.
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