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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26948/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna di un imputato per appropriazione indebita aggravata, ritenendo anche la recidiva reiterata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il compendio probatorio fosse insufficiente e che la condotta dovesse semmai essere riqualificata come violazione dell'art. 641 c.p.; dall'altro, ha lamentato l'eccessività della pena per mancata corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e per omessa considerazione della condizione psicologica e sociale dell'imputato, oltre che dell'improvvisazione dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese, quindi non idoneo a configurare una critica argomentata alla decisione impugnata; ha inoltre affermato che, sulla base degli elementi emergenti dalle sentenze di merito, la qualificazione del fatto come appropriazione indebita ex art. 646 c.p. era corretta. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto l'onere motivazionale risultava adeguatamente assolto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La condotta contestata è stata correttamente qualificata come appropriazione indebita sulla base degli elementi di merito.

  • art. 641 c.p.

    Invocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte non ha condiviso la riqualificazione proposta.

  • art. 61, nn. 7 e 11, c.p.

    Richiamato come fonte delle aggravanti contestate e riconosciute in sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Usato dalla difesa per denunciare violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha rilevato l'indeducibilità del motivo perché meramente reiterativo e non specifico.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguato il richiamo del giudice di merito agli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello e già disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione giuridica del fatto può essere censurata in cassazione solo con argomentazioni specifiche e non meramente assertive; se la motivazione di merito è coerente con gli elementi acquisiti, la diversa riqualificazione proposta dalla difesa non può essere accolta.
  • La valutazione della pena, inclusa la quantificazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e riferita ai criteri legali.
  • Il giudice di merito assolve adeguatamente l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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