Cassazione Penale, Ordinanza n. 16062/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con condanna a due anni di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso. L'unico motivo dedotto concerneva l'asserita inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la censura non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, inoltre, è stata formulata in modo non specifico.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua il catalogo tassativo dei motivi ammissibili di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; una censura sull'inadeguatezza della motivazione è ritenuta estranea a tale catalogo.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi attenuata di lieve entità.
art. 110 c.p.
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono essere estesi a censure diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza che investe la sola adeguatezza della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile se non rientra nei casi consentiti dalla disciplina speciale.
- Il ricorso è inammissibile anche quando la censura, oltre a essere non consentita, è formulata in modo generico e privo di specificità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15942/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15991/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →