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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1979/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.2024.

Giustizia amministrativa202500667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 1979/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio annuo di euro 500,00 della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Hanno dedotto l'avvenuta notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'amministrazione. Hanno chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione il 18 ottobre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha rilevato inoltre che l'amministrazione non aveva provato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi indicati nel titolo giudiziale. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto accolto e il Ministero è stato ordinato di assegnare ai ricorrenti il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare mediante formale richiesta dei ricorrenti in caso di perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese l'eventuale allocazione delle somme in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e il reperimento materiale delle risorse; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. La domanda di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale e consente di escluderla in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne il diniego. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi indicati dalla legge.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative"

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può negarla quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine prefissato tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del comando giudiziale.
  • La mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla richiesta della parte e all'attestazione della scadenza del termine assegnato senza integrale adempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche di bilancio e le operazioni di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza; il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative e può negarla in considerazione, tra l'altro, della crisi della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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