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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32339/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata aveva definito il procedimento mediante patteggiamento, ottenendo l'applicazione della pena concordata di cinque anni e sei mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, con riconoscimento della continuazione con reati già giudicati. Le contestazioni riguardavano più fatti di detenzione e cessione di cocaina e hashish, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, nonché il reato di evasione ex art. 385 c.p. Con il ricorso per cassazione l'imputata deduceva: 1) il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse verificato concretamente la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento e si fosse limitato a una formula assertiva; 2) la nullità della sentenza per mancanza di motivazione logica sulla prova dei reati e sull'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; 3) il difetto di motivazione sulla congruità della pena, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione all'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto quando sia manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione, oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze relative alla motivazione sull'art. 129 c.p.p. e alla valutazione della prova non rientrano tra i motivi oggi deducibili. Quanto alla pena, le censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria sono state ritenute generiche e comunque estranee all'ambito del ricorso contro il patteggiamento, non essendo stata dedotta una pena illegale. Il calcolo finale è stato ritenuto conforme ai limiti di legge, anche in relazione alla continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le doglianze. Ha affermato che il giudice aveva assolto l'onere motivazionale compatibile con il rito, dando atto della responsabilità dell'imputata e dell'assenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre rilevato che la pena concordata era stata determinata entro i limiti di legge e che, una volta ratificato l'accordo, non potevano essere contestati il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o il quantum della pena in assenza di una manifesta illegalità. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per i fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice relativa al reato contestato unitamente ai fatti in materia di stupefacenti.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita la ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a specifiche categorie di vizi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica manifestamente eccentrica e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Impone al giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento; nel patteggiamento la relativa censura motivazionale non è autonomamente deducibile con ricorso per cassazione al di fuori dei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa carenza della motivazione, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena; le contestazioni sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche non sono ammissibili contro il patteggiamento se non è dedotta l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

  • art. 1, commi 51 e 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina restrittiva dei motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento, decorrente dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei soli casi di manifesta eccentricità rispetto all'imputazione, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento non è deducibile, come autonomo vizio, la carenza o illogicità della motivazione concernente la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la valutazione della prova.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta contro la sentenza di patteggiamento soltanto quando l'errore risulti immediatamente e manifestamente dal testo del provvedimento e sia palesemente eccentrico rispetto al contenuto dell'imputazione; non sono ammissibili censure che richiedano l'esame di elementi fattuali o probatori.
  • Una volta ratificato l'accordo sanzionatorio, non possono essere contestati in cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la scelta delle circostanze o l'entità della pena, salvo che la pena concordata risulti illegale.
  • La pena applicata in seguito a patteggiamento è illegale quando il risultato finale del calcolo non è conforme alla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esplicitato in modo analitico i criteri valutativi utilizzati per ratificare l'accordo.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può ritenersi sufficiente, quanto alla pena, mediante l'attestazione della verifica e della positiva valutazione dei termini dell'accordo, purché la pena finale sia compresa nei limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEvasioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiContinuazione

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