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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010) dell’obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti con pec del 24.03.2022 e volta ad ottenere dalla Asl il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi, attesa l’assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “provvedimento negativo” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica. per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente Asl Roma 2 a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti con pec del 24.03.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 48 mesi, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti a seguito della perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione che si quantificano in € 4.244,63, ossia le spese di terapia ABA sostenute a seguito dell’istanza del 24.03.2022 o nella somma che verrà stabilita dal TAR all’esito della istruttoria Per quanto riguarda i motivi aggiunti: Per l’annullamento del PAI redatto dalla ASL ROMA 2 a firma della dott.ssa Manzi, della dott.ssa Urbinati, della dott.ssa Quattrone e della dott.ssa Bungaro denominato PAI datato 27.05.2022 e depositato dalla Asl Roma 2 con l’allegato n. -OMISSIS- in sede di memoria autorizzata nel procedimento in epigrafe evidenziato Per quanto riguarda i successivi motivi aggiunti: Per l’annullamento della proposta di intervento prot. -OMISSIS- inviato via pec in data 27.02.2023 redatto dalla ASL ROMA 2 a firma della dott.ssa Iacovelli nella parte in cui prevede solo 8 ore settimanali di intervento cognitivo comportamentale con metodologia ABA anziché 20 ore settimanali come raccomandato dalle Linee Guida Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti: l’annullamento del progetto di intervento di presa in carico presso il Centro Filo dalla Torre datato 25.09.2023 e consegnato ai ricorrenti in data 27.10.2023 sottoscritto dalla Dott.ssa Orrù, dalla Dott.ssa Totino e dalla Dott.ssa Folino nella parte in cui prevede solo 8 ore settimanali di intervento cognitivo comportamentale con metodologia ABA anziché 20 ore settimanali e nella parte in cui non prevede un intervento presso la scuola.

Giustizia amministrativa202211056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia dell’ASL sull’istanza di rimborso e pagamento delle spese per terapia cognitivo-comportamentale ABA, nonché successivi PAI e progetti di intervento che prevedevano un numero di ore di terapia inferiore a quello richiesto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’ASL Roma 2 di provvedere sull’istanza del 24 marzo 2022, volta a ottenere il pagamento delle spese sostenute per una terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, nella misura di 20 ore settimanali per 48 mesi, deducendo l’assenza di strutture pubbliche o convenzionate idonee a erogare la prestazione. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’inerzia amministrativa. Con motivi aggiunti hanno impugnato il PAI del 27 maggio 2022; successivamente, la proposta di intervento del 27 febbraio 2023, nella parte in cui prevedeva 8 ore settimanali anziché 20; infine, il progetto di presa in carico presso un centro datato 25 settembre 2023, nella parte in cui prevedeva 8 ore settimanali e non contemplava un intervento presso la scuola. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con le parti e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione dei ricorrenti non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché dal testo non emergeva l’integrale realizzazione dell’interesse sostanziale perseguito né l’ottenimento pieno del bene della vita. Ha tuttavia rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, desumibile dalla dichiarazione di intervenuto accordo e dalla conseguente rinuncia sostanziale alla decisione. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La dichiarazione e il comportamento processuale delle parti possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale azionato e l’ottenimento del bene della vita perseguito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla sua prosecuzione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, con conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, intervengono fatti, atti o comportamenti univoci — inclusa una dichiarazione di intervenuto accordo — che rendono inutile la prosecuzione del giudizio, ma non dimostrano la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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