Sentenza n. 639/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 445/D del 27 luglio 2023 inviato alla ricorrente in data 1° agosto 2023 recante la richiesta del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, in riferimento alla concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 149, reg. 16/2021 del 29 novembre 2021, relativa a un compendio demaniale marittimo su cui insistono tre elettrodotti in parte in cavo interrato e/o collocati nell’intradosso della strada sopraelevata e in parte aerei, nella misura pari a € 14.754,95, nonché della stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 149, reg. 16/2021 del 29 novembre 2021 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione, relativamente alla stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 149, reg. 16/2021 del 29 novembre 2021, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, comma 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400 o, in subordine, all’applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.M. del 19 luglio 1989; e per la conseguente condanna dell’Autorità resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente Terna s.p.a. ha versato in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di pagamento del canone demaniale marittimo relativo all’anno 2023 e concessione demaniale nella parte concernente la determinazione del canone
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la richiesta di pagamento di un canone demaniale marittimo di € 14.754,95, riferita a una concessione avente a oggetto tre elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, chiedendo in via principale l’applicazione del canone ricognitorio previsto per le occupazioni destinate a fini di pubblico interesse e, in subordine, la riduzione del 50% prevista dall’art. 4 del d.m. 19 luglio 1989. Quanto alla domanda principale, ha dedotto la violazione dell’art. 39, comma 2, del Codice della navigazione, dell’art. 37, comma 2, del relativo regolamento, del d.l. n. 400/1993 e dei d.m. 19 luglio 1989 e 5 agosto 1998, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e motivazione perplessa e contraddittoria. Ha sostenuto che l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica fosse svolta per finalità di pubblico interesse e che gli utili derivassero dal servizio pubblico, non dall’occupazione delle aree demaniali. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 4 del d.m. 19 luglio 1989, sostenendo che gli elettrodotti, essendo prevalentemente interrati o collocati nell’intradosso di una strada sopraelevata e solo in minima parte aerei, non sottraessero il bene demaniale all’uso comune né impedissero ulteriori fruizioni. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, l’acquiescenza alla misura del canone risultante dalla concessione e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza funzionale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché la controversia concerne infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Ha respinto anche l’eccezione di acquiescenza: i canoni annuali costituiscono prestazioni periodiche autonome, sicché la mancata impugnazione di precedenti pretese o la sottoscrizione della concessione non impediscono di contestare il canone relativo a una specifica annualità; inoltre, la ricorrente aveva effettuato il pagamento con riserva di ripetizione. Quanto alla domanda di applicazione del canone ricognitorio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva preso atto del successivo orientamento contrario del Consiglio di Stato e aveva concentrato l’interesse sulla riduzione subordinata. Il secondo motivo è stato invece accolto. Il giudice ha ritenuto provato che gli elettrodotti occupassero solo una parte della proiezione spaziale del bene demaniale, essendo in larga parte interrati o collocati nell’intradosso della sopraelevata e solo in minima parte aerei, lasciando quindi possibile l’uso comune e ulteriori fruizioni del bene. Ne consegue l’applicabilità della riduzione del 50% prevista dall’art. 4 del d.m. 19 luglio 1989. L’avviso di pagamento è stato annullato parzialmente nella parte in cui non applicava la riduzione e l’Autorità di sistema portuale è stata condannata a restituire le somme pagate in eccesso, con interessi legali dalla notificazione del ricorso fino all’effettivo soddisfacimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o) ... relative a infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale
Attribuisce al TAR Lazio competenza funzionale sulle controversie concernenti, anche indirettamente, infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Richiamato quale ambito materiale cui si riferisce la competenza funzionale prevista dall’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
art. 39, comma 2, Codice della navigazione
Invocato dalla ricorrente quale fondamento del canone ricognitorio per occupazioni destinate a fini di pubblico interesse; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 328/1952
Invocato congiuntamente all’art. 39, comma 2, del Codice della navigazione quale fondamento del canone ricognitorio; la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4 d.m. 19 luglio 1989
La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d’acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all’esercizio di una specifica attività che non escluda l’uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli.
La riduzione del 50% si applica quando l’occupazione non sottrae il bene demaniale all’uso comune o lascia possibili ulteriori fruizioni; nel caso concreto, tali condizioni ricorrevano per la conformazione degli elettrodotti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato, insieme agli artt. 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., per dichiarare improcedibili le domande relative al canone ricognitorio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 840 c.c.
Il richiamo alle prerogative del proprietario sul sottosuolo e sullo spazio sovrastante non esclude l’applicazione della riduzione, poiché gli elettrodotti occupavano soltanto una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando inalterate ulteriori facoltà di godimento e disposizione.
art. 1339 c.c.
Le disposizioni imperative invocate dalla concessionaria possono sostituire automaticamente clausole contrattuali difformi o contrarie, sicché la sottoscrizione della concessione non determina acquiescenza.
Massime di principio
- La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. comprende le controversie che riguardano, anche indirettamente, infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, inclusi gli atti concernenti la determinazione dei canoni relativi alla loro occupazione demaniale.
- Le obbligazioni di pagamento dei canoni annuali derivanti da una concessione amministrativa costituiscono prestazioni periodiche autonome: la mancata impugnazione di precedenti richieste di pagamento non preclude la contestazione del canone relativo a un’annualità successiva, né comporta di per sé acquiescenza alle comuni ragioni giuridiche di calcolo.
- La sottoscrizione di una concessione non impedisce di contestare la determinazione del canone quando la disciplina normativa imperativa applicabile abbia efficacia sostitutiva delle clausole contrattuali difformi o contrarie ai sensi dell’art. 1339 c.c.
- La riduzione del 50% del canone prevista dall’art. 4 del d.m. 19 luglio 1989 è applicabile quando l’occupazione demaniale non attribuisce al concessionario il godimento esclusivo del bene oppure consente ulteriori usi comuni e fruizioni compatibili con leggi e regolamenti.
- Per verificare il diritto alla riduzione del canone non è sufficiente considerare l’estensione astratta dei poteri dominicali sul sottosuolo e sullo spazio sovrastante: occorre accertare in concreto se l’opera occupi integralmente la proiezione spaziale del bene o lasci disponibili ulteriori superfici e facoltà di godimento.
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