Sentenza n. 176/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 132/2022 emessa dal Comune di Salò in data 19/8/2022, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Servizio ha ordinato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all'area di loro proprietà sita in Comune di Salò, identificata al catasto terreni, con il mappale 10258, foglio 9/21, nonché, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 18720 del 28/7/2022 e ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche, qui non espressamente richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dal Comune resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La decisione non contiene una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza comunale né sui motivi originariamente dedotti.
Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa a un'area di proprietà privata, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Salò che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi sull'area di loro proprietà, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi. Dal testo non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso poiché lo stato dei luoghi era stato ripristinato. La rinuncia è stata accettata dal Comune resistente con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice con riguardo alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione e decisione del ricorso nell'udienza di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame del merito della controversia.
- In caso di rinuncia accettata, le spese di lite possono essere compensate secondo quanto concordato dalle parti e recepito dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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