Corte di giustizia, Sentenza C-546/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 ottobre 2025. — PN e a. contro Sea Fisheries Protection Authority. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Pesatura dei prodotti della pesca – Articolo 60, paragrafo 2 – Pesatura effettuata allo sbarco – Articolo 61, paragrafo 1 – Pesatura effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco – Luogo della pesatura in caso di controllo – Possibilità per le autorità competenti di esigere una pesatura dei prodotti della pesca sul luogo di sbarco prima del loro trasporto in altro luogo. — Causa C-546/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regime di controllo della pesatura dei prodotti della pesca nel senso che la facoltà degli Stati membri di autorizzare la pesatura dopo il trasporto dal luogo di sbarco non elimina il potere delle autorità nazionali di imporre la pesatura immediata allo sbarco. La deroga prevista dall’articolo 61, paragrafo 1, è letta in modo restrittivo e limitata al solo articolo 60, paragrafo 2. La soluzione valorizza la gestione del rischio e l’esigenza di dati accurati per il controllo dei contingenti e la conservazione delle risorse ittiche.
Pesatura dei prodotti della pesca: la deroga che consente la pesatura dopo il trasporto dal luogo di sbarco non impedisce alle autorità nazionali di imporre la pesatura allo sbarco prima del trasporto.
La questione giuridica
Se l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando uno Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione per consentire la pesatura dopo il trasporto dal luogo di sbarco, impedisca alle autorità competenti di esigere comunque, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 6, la pesatura dei quantitativi sbarcati nel luogo di sbarco prima del trasporto.
Principio di diritto
L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 deroga solo all’articolo 60, paragrafo 2, e non all’articolo 60, paragrafo 6: pertanto, anche se uno Stato membro ha adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione che consente la pesatura dopo il trasporto, l’autorità competente può ancora esigere, per finalità di controllo, la pesatura allo sbarco prima del trasporto dei prodotti della pesca.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1224/2009
- Articolo 60, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009
- Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009
- Regolamento (UE) 2015/812
- Regolamento (UE) n. 1380/2013
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
- Articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
- Decisione di esecuzione 2012/474/UE della Commissione
Pesatura dei prodotti della pesca: rapporto tra pesatura allo sbarco e pesatura dopo il trasporto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (Irlanda) in materia di controllo della politica comune della pesca. Il nucleo del litigio è la legittimità della decisione dell’autorità irlandese di imporre la pesatura delle catture nel luogo di sbarco, prima del trasferimento in altro sito, nonostante l’esistenza di un piano di controllo che consente, in linea generale, la pesatura dopo il trasporto.
Fatti e procedimento principale
Il capitano di un peschereccio irlandese aveva trasmesso una notifica preventiva di arrivo in porto ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1224/2009. All’arrivo, il peschereccio fu selezionato per un controllo delle catture nel luogo di sbarco, sulla base dell’articolo 60, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I ricorrenti contestavano tale controllo, sostenendo che la pesatura nel luogo di sbarco poteva compromettere la qualità dei prodotti rispetto a una pesatura successiva presso lo stabilimento di condizionamento.
La High Court aveva respinto il ricorso, ritenendo che, pur essendo la pesatura dopo il trasporto ammessa in linea generale, l’autorità competente conservasse la facoltà di richiedere la pesatura allo sbarco. In appello, la Court of Appeal ha chiesto alla Corte di chiarire se, una volta esercitata la deroga dell’articolo 61, paragrafo 1, tramite un piano di controllo approvato dalla Commissione, resti possibile applicare l’articolo 60, paragrafo 6.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto gli obiettivi della PCP di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che impongono sostenibilità ambientale a lungo termine e coerenza con obiettivi economici, sociali e occupazionali.
Nel regolamento n. 1224/2009, sono centrali:
- il considerando 29, che sottolinea la necessità di conoscere il peso esatto delle catture per il controllo dei contingenti;
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, sui controlli nazionali e sulla gestione del rischio;
- l’articolo 60, paragrafo 2, che prevede la pesatura allo sbarco prima di immagazzinamento, trasporto o vendita;
- l’articolo 60, paragrafo 6, che consente alle autorità competenti di chiedere la pesatura in presenza di funzionari prima del trasporto fuori dal luogo di sbarco;
- l’articolo 61, paragrafo 1, che permette agli Stati membri di autorizzare la pesatura dopo il trasporto, in deroga all’articolo 60, paragrafo 2, se è stato adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione.
La Corte menziona anche l’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e la decisione di esecuzione 2012/474/UE, che approva piani di controllo e campionamento.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal testo dell’articolo 61, paragrafo 1: la deroga è espressamente limitata all’articolo 60, paragrafo 2. Non essendo richiamato l’articolo 60, paragrafo 6, tale disposizione resta pienamente applicabile. La Corte evidenzia che le deroghe alle norme di principio devono essere interpretate restrittivamente e che un’interpretazione diversa svuoterebbe di contenuto la formulazione chiara della norma.
Il contesto conferma questa lettura. L’articolo 5 del regolamento n. 1224/2009 affida agli Stati membri controlli fondati sulla gestione del rischio; in tale logica, la pesatura allo sbarco può essere uno strumento utile di valutazione del rischio e di prevenzione delle irregolarità. Inoltre, la finalità del sistema è garantire dati precisi sul peso delle catture, indispensabili per il corretto utilizzo dei contingenti e per la conservazione delle risorse acquatiche viventi.
La Corte sottolinea che negare all’autorità nazionale il potere di imporre la pesatura allo sbarco, solo perché esiste un piano di controllo che consente la pesatura successiva, sarebbe contrario agli obiettivi della PCP.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 va interpretato nel senso che la deroga alla pesatura allo sbarco non impedisce all’autorità competente di uno Stato membro di esigere, in base all’articolo 60, paragrafo 6, la pesatura nel luogo di sbarco prima del trasporto altrove.
Principi affermati
La pronuncia stabilisce che:
- la deroga prevista per la pesatura dopo il trasporto è circoscritta all’articolo 60, paragrafo 2;
- l’articolo 60, paragrafo 6, conserva efficacia autonoma;
- le autorità nazionali possono usare la pesatura allo sbarco come misura di controllo e gestione del rischio;
- la tutela dell’effettività dei controlli e della precisione dei dati sulle catture prevale su letture estensive delle deroghe.
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