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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38487/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Brescia, deciso in grado d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'opposizione contro un verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., rilevata mediante sistema SICVE. In appello egli aveva contestato, in sintesi, che nel verbale non fossero indicati i dati relativi alla taratura e alle verifiche di corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione, assumendo che tali indicazioni fossero necessarie a pena di nullità. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992 e dell'art. 136 Cost., oltre a vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., lamentando una inadeguata valutazione della documentazione prodotta dall'amministrazione. Con il secondo motivo ha dedotto, ancora sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 142 C.d.S. e dell'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007, sostenendo che la Prefettura non avesse assolto l'onere probatorio sulla certificazione richiesta. I resistenti non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice d'appello aveva valorizzato non già l'assenza della documentazione sulla taratura, ma la circostanza che tale documentazione esistesse ed era stata prodotta, mentre la contestazione riguardava solo la sua mancata indicazione nel verbale. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il verbale per eccesso di velocità deve contenere gli elementi essenziali della violazione, ma la mancata indicazione nel verbale dell'avvenuta preventiva segnalazione della postazione o, per analogia, della certificazione di taratura e verifiche periodiche, non determina nullità se l'esistenza di tali presupposti o documenti sia comunque accertata o ammessa. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sul vizio motivazionale sia perché non superavano il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, sia perché non attingevano la diversa ratio della decisione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. civ.

    Richiamato solo per dare atto che il ricorrente stava in giudizio in proprio.

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992

    Norma violata secondo il ricorrente; la Corte la richiama nel quadro del controllo della velocità e della legittimità dell'accertamento.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della certificazione di taratura e delle verifiche periodiche; la Corte ritiene infondata la censura perché non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non risulta fondante per la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame/motivazione; la Corte ne dichiara l'inammissibilità nei limiti applicabili e perché le censure non colpiscono la ratio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza non è specificamente ancorata alle contestazioni svolte in appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte lo considera nel quadro delle censure inammissibili o infondate.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla documentazione prodotta dall'amministrazione.

  • art. 2 del d.m. 15 agosto 2007

    Richiamato nel secondo motivo in relazione ai requisiti tecnici dell'accertamento mediante apparecchio di rilevazione della velocità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili le censure sul vizio motivazionale, essendo la sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato in connessione con il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbale per eccesso di velocità, la mancata indicazione nel verbale dei dati relativi alla taratura e alle verifiche periodiche dell'apparecchio non determina, di per sé, la nullità dell'atto se la documentazione esiste, è stata prodotta e non ne sia contestata specificamente l'idoneità o l'esistenza.
  • La nullità del verbale per violazione dei limiti di velocità non può essere affermata in via automatica per ogni omissione formale: occorre distinguere tra elementi essenziali della contestazione e circostanze di fatto o documenti la cui esistenza, se accertata, è sufficiente a reggere la sanzione.
  • In sede di legittimità, il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si limita a contestare un profilo diverso da quello decisivo individuato dal giudice di merito, il ricorso è infondato o inammissibile.
  • Il vizio motivazionale non è deducibile quando risulti precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. nelle ipotesi previste dalla norma, né può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova devono essere specifiche e riferite alle contestazioni effettivamente svolte nel giudizio di merito; altrimenti non sono idonee a censurare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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