Cassazione Penale, Sentenza n. 8963/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi: 1) illegittimità e vizio di motivazione per l'uso, da parte del Tribunale, dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. per ammettere prove non richieste dal P.M. e contenute in una lista testi tardiva; 2) medesima censura riguardo al momento in cui il Tribunale avrebbe utilizzato l'art. 507, ossia alla prima udienza anziché dopo l'istruttoria; 3) vizio di motivazione per il diniego di escutere ulteriori testi presenti ai fatti, necessari a contestare l'elemento della violenza, alla luce di contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell'imputato; 4) vizio nella valutazione della personalità e rifiuto dei benefici (doppi benefici) nonostante, a detta del ricorrente, mancanza di ostativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sui primi due motivi ha confermato il principio che il giudice può avvalersi dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. anche per prove che le parti avrebbero potuto chiedere, purché sussista assoluta necessità e la prova abbia carattere decisivo, e ha ritenuto legittimo il loro impiego già alla prima udienza nel caso concreto, con escussione dei testi d'accusa prima dell'imputato e possibilità per la difesa di chiedere ulteriori testi. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha dato piena credibilità alla persona offesa (corroborata da altre dichiarazioni e dalle ammissioni parziali dell'imputato) e ha escluso errore nel non disporre ulteriori escussioni. Sull'ultimo motivo ha confermato la negazione dei doppi benefici per la presenza di precedenti penali ostativi e la contestata recidiva, circostanza non smentita dal ricorrente. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Il giudice può, d'ufficio, disporre l'assunzione di mezzi di prova anche non richiesti dalle parti, purché l'iniziativa sia assolutamente necessaria, la prova abbia carattere decisivo e rimanga entro le prospettazioni delle parti; l'uso anticipato di tale potere alla prima udienza è legittimo se assicurato il contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamata come principio costituzionale collegato al giusto processo e alla ricerca della verità; la Corte ha valutato la compatibilità dell'esercizio dei poteri officiosi con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost.
art. 495, comma secondo, c.p.p.
La facoltà delle parti di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta integra anche quando il giudice utilizza poteri officiosi ex art. 507 c.p.p.
art. 192, comma terzo, c.p.p.
La Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole più restrittive previste dall'art. 192 c.p.p. per alcuni testi e possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, sostenere da sole una condanna.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 41281/2006 e Sez. U, n. 41461/2012 (Bell'Arte)
Precedenti richiamati per affermare il principio della possibile utilizzazione dei poteri officiosi e la validità, in certe condizioni, delle sole dichiarazioni della persona offesa come base di condanna, previo accurato esame della credibilità.
Massime di principio
- Il giudice può esercitare i poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. anche per acquisire prove che le parti avrebbero potuto chiedere: è necessario che l'iniziativa sia assolutamente necessaria e che la prova abbia carattere decisivo.
- L'assunzione di prove d'ufficio alla prima udienza è lecita se è garantito il contraddittorio (es. escussione dei testi d'accusa prima dell'imputato) e la difesa può comunque chiedere ulteriori mezzi istruttori.
- Le valutazioni sulla credibilità della persona offesa sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifeste contraddizioni, congetture irragionevoli o logica viziata.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, possono da sole fondare una condanna; in tali casi la motivazione deve essere più penetrante e rigorosa.
- Per contestare in cassazione il diniego di assunzione di ulteriori prove occorre dimostrare che esse avrebbero avuto carattere decisivo e che la loro mancata ammissione ha inciso sul giudizio di condanna.
- La presenza di precedenti penali ostativi, non contestati o non smentiti, giustifica il rifiuto dei benefici (es. doppi benefici); il ricorrente deve allegare e provare l'errore nella valutazione dei precedenti.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle Ammende).
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