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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 450/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato sull'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 30-ter Ord.pen.: il Tribunale di sorveglianza ha confermato il diniego del permesso premio motivando esclusivamente il mancato avvio di un processo di riflessione critica e la mancata adesione alle attività trattamentali sulla base di una relazione di sintesi dell'équipe trattamentale datata 30/01/2018 (ossia obsoleta). Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire o richiedere un aggiornamento della relazione, avvalendosi anche delle facoltà previste dall'art. 666, comma 5, c.p.p. (richiesta di informazioni/documenti), e valutare i tre requisiti rilevanti per il permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso per interessi affettivi/culturali/lavorativi. Il ricorrente ha inoltre prospettato elementi di avvio di revisione critica (risarcimento alle parti civili, dichiarazioni confessorie).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in quanto il giudice si è basato su una relazione trattamentale datata oltre quattro anni prima senza acquisire aggiornamenti o altre informazioni che potevano essere richieste d'ufficio ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma l'obbligo di acquisire documentazione e informazioni aggiornate e di valutare la situazione alla luce degli elementi offerti dal detenuto in sede di reclamo e udienza.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord.pen.

    Disciplina la concessione dei permessi premio richiedendo la valutazione della regolarità della condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale; la Corte ricorda che è necessario valutare anche l'esistenza di elementi indicativi di revisione critica del comportamento delinquenziale, pur ammettendo che non sia necessario il completo esaurimento del processo di revisione purché esso sia iniziato in modo significativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

    Motivazione del ricorso per cassazione: censura di violazione di norme di diritto nella decisione impugnata (in particolare per errata applicazione dei criteri di valutazione e per omissione di doveri istruttori del Tribunale di sorveglianza).

  • art. 666, comma 5, cod.proc.pen.

    Consente al giudice di acquisire d'ufficio documenti e informazioni dalle autorità competenti; la Corte afferma che il Tribunale di sorveglianza doveva avvalersi di tale potere per ottenere una relazione di sintesi aggiornata o altre informazioni rilevanti prima di decidere sul reclamo.

  • art. 678 cod.proc.pen.

    Richiama la disciplina del reclamo avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza e integra il dovere del tribunale di valutare la permanente legittimità del provvedimento impugnato sulla base degli elementi emersi in sede di reclamo, acquisendo se necessario ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sul reclamo avverso il diniego del permesso premio non può limitarsi a confermare il provvedimento originario se si basa su documentazione ormai datata: deve acquisire informazioni aggiornate, anche d'ufficio.
  • Per la concessione del permesso premio occorre valutare tre profili essenziali: regolare condotta del detenuto, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso per interessi affettivi/culturali/lavorativi; l'assenza della totale revisione critica non è automaticamente ostativa se il processo è iniziato in modo significativo.
  • Se il detenuto produce elementi nuovi (es. atti di riparazione verso le vittime, confessioni, partecipazione a attività) il giudice deve tenerne conto e, se occorre, chiedere integrazioni documentali alla struttura penitenziaria.
  • Il mancato aggiornamento della relazione trattamentale può costituire vizio procedurale rilevante e determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Il tribunale deve esercitare i poteri istruttori previsti dal codice (art. 666 c.p.p.) quando la valutazione della concessione del beneficio richiede acquisizioni probatorie o informative supplementari.

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