Sentenza del 27/01/2023 n. 2617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'estratto di ruolo (estratto ruolo) e deduceva che le cartelle contenute nel ruolo non le erano mai state notificate. Denunciava nullità e vizi della sentenza di merito con sette motivi: omessa o insufficiente motivazione; violazione del contraddittorio; errata individuazione dell'oggetto (si sarebbe dovuto valutare ruoli e cartelle e non l'estratto); omissione di pronuncia sulla prescrizione; errata applicazione della giurisprudenza che consentiva impugnazione del ruolo/cartella conosciuti tramite estratto; affidamento su fotocopie delle relate di notifica invece degli originali. Ha altresì chiesto rimessione in termini per produrre prove circa l'interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Motivi principali: mancata dimostrazione, nel giudizio di merito e nei successivi gradi, dell'interesse concreto ad impugnare l'estratto di ruolo secondo i limiti introdotti dal legislatore (D.P.R. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, introdotto dal D.L. 146/2021 e convenzionato dalla L. 215/2021) e chiariti dalle Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022). Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico non impugnabile di per sé e che il ruolo/cartella sono direttamente impugnabili soltanto se il debitore dimostra un pregiudizio specifico ricompreso nell'art. 12, comma 4-bis (es. pregiudizio per partecipazione ad appalti, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici). La richiesta di rimessione in termini è stata disattesa perché la prova dell'interesse doveva essere prodotta tempestivamente; non sono emerse le circostanze che autorizzano l'impugnazione dell'estratto. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme ... oppure per la perdita di un beneficio ...
Stabilisce i casi tassativi in cui il ruolo/cartella possono essere impugnati direttamente anche se l'impugnazione nasce dalla conoscenza tramite estratto; l'estratto di ruolo di per sé non è impugnabile salvo dimostrazione del pregiudizio specificato.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (convertito dalla L. 21 dicembre 2021, n. 215)
Ha introdotto nella previgente disciplina il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 che limita l'impugnabilità dell'estratto/ruolo e richiede la dimostrazione del pregiudizio per ammettere l'azione diretta sul ruolo/cartella.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario e la regola dell'impugnazione connessa; la Corte ha richiamato il principio ma ha altresì precisato che l'estratto di ruolo non è in sé atto impugnabile e che l'interesse ad agire deve essere valutato alla luce del comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973.
Cass. S.U. n. 19704/2015 (giurisprudenza)
In passato ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del ruolo/cartella noti tramite estratto per tutelare dall'avanzamento della procedura esecutiva; tale orientamento è stato successivamente ricondotto al nuovo quadro normativo e interpretativo (S.U. 26283/2022) che ne limita gli effetti.
Cass. S.U. n. 26283/2022 (giurisprudenza)
Ha interpretato il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 applicandolo ai processi pendenti e precisando che l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo i casi specifici di pregiudizio tassativamente indicati; conferma che l'interesse ad agire deve essere dimostrato.
Corte costituzionale, sent. n. 114/2018 (giurisprudenza costituzionale)
Ha escluso vuoti di tutela per l'omessa o invalida notifica della cartella, riconoscendo la tutela del giudice tributario in caso di contestazione del titolo della riscossione; concorre al quadro che ha portato a ridisegnare la portata delle impugnazioni relative alla riscossione coattiva.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un mero documento informativo e non è impugnabile di per sé; per poter agire direttamente sul ruolo/cartella quando la conoscenza deriva dall'estratto, il contribuente deve dimostrare uno dei pregiudizi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (es. pregiudizio per partecipazione a gare, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).
- L'interesse ad agire richiesto per impugnare l'estratto/ruolo va provato e può essere prodotto anche nei gradi successivi o fino all'udienza di discussione in Cassazione, ma la mancata allegazione tempestiva può determinare l'inammissibilità o il rigetto dell'atto.
- La giurisprudenza anteriore (es. S.U. 19704/2015) che favoriva l'impugnazione tramite estratto è stata ricondotta e limitata dall'intervento legislativo e dalle Sezioni Unite (S.U. 26283/2022); pertanto non è più sufficiente invocare la sola conoscenza tramite estratto per ottenere l'accoglimento.
- Se il contribuente ha subito atti successivi (notifica della cartella, intimazione, pignoramento) l'impugnazione del titolo e delle notifiche si regola con le ordinarie regole di impugnazione: l'azione potrebbe essere proposta nei confronti dell'atto esecutivo successivo o con le tutele previste per la fase esecutiva, secondo la fattispecie concreta.
- In caso di dubbio sulle notifiche, è importante conservare e, se necessario, produrre documentazione probatoria (originali delle relate, attestazioni della concessionaria) e valutare tempestivamente la rimessione in termini qualora l'interesse a far valere il pregiudizio sia sorto dopo i termini.
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