Cassazione Penale, Sentenza n. 17888/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione della somma di 20.000,00 euro, sequestrata presso l'abitazione di David Rebeshi. La ricorrente sosteneva che la somma fosse nella sua disponibilità perché derivante dalla vendita, nella qualità di mandataria, di alcuni oggetti preziosi del fidanzato Ismail Rebeshi. In cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 240-bis c.p. e art. 321 c.p.p.) per mancata esplicitazione delle ragioni per cui il denaro non poteva essere ritenuto nella legittima disponibilità della ricorrente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 240-bis c.p., artt. 321 e 546 c.p.p., comma 1, lett. e)) per mancata spiegazione del motivo per cui la ricorrente non fosse legittimata a chiedere la restituzione della somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dagli elementi processuali emergesse che la ricorrente stessa aveva riferito che la somma sequestrata proveniva dalla vendita di beni di proprietà del fidanzato, il quale l'aveva incaricata come mandataria: ne consegue che il titolare esclusivo del denaro è il mandante (Ismail Rebeshi), che era l'unico legittimato a impugnare il sequestro. La Corte ha inoltre precisato che il sindacato in cassazione, nei casi di sequestro preventivo, è limitato alle sole violazioni di legge e all'assenza di motivazione; i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in Euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina del sequestro preventivo; la Corte l'ha invocata come riferimento per valutare la legittimità del sequestro e le ragioni della non restituzione, ritenendo però che gli elementi processuali indicassero il titolare del denaro diverso dalla ricorrente.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al procedimento di esecuzione e ai provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato che non sussistessero vizi di motivazione rilevanti ai sensi di tale disposizione, poiché la decisione del G.I.P. risultava coerente con le emergenze probatorie.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto come principio generale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: la Corte ha ricordato che la mancanza di motivazione è sindacabile in cassazione, ma che la doglianza deve riguardare l'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citato nel quadro delle censure relative alla legittimazione ad impugnare; la Corte ha ritenuto inapplicabile la doglianza della ricorrente perché, in base alla qualifica di mandataria, ella non aveva titolo per impugnare il sequestro del denaro spettante al mandante.
art. 1703 cod. civ.
Richiamato per il rapporto di mandato: la Corte ha interpretato che, ai sensi dell'art. 1703 c.c., il mandante è il titolare del diritto relativo ai beni venduti e quindi il soggetto legittimato a richiedere la restituzione o a impugnare il sequestro del denaro proveniente dalla vendita.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla ricorrente non esente da ammenda: la Corte ha imposto il versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce come mandatario e incassa somme provenienti dalla vendita di beni del mandante deve dimostrare la propria titolarità per chiedere la restituzione di somme sequestrate: in assenza di tale prova, la legittimazione spetta al mandante.
- In materia di sequestro preventivo il sindacato della Corte di cassazione è limitato alle violazioni di legge e all'assenza di motivazione nei termini strettamente previsti (coerenza, completezza e logicità); censure di mera contraddittorietà o illogicità non sono, di per sé, idonee a fondare l'annullamento.
- Se la ricorrente stessa dichiara che la somma non le appartiene ma proviene da beni di terzi, tale ammissione può essere decisiva per escluderne la legittimazione a chiedere la restituzione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e, se non sussistono ipotesi di esonero, a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare il rigetto di una domanda di restituzione di somme sequestrate, il richiedente deve fornire elementi probatori chiari della propria titolarità o disponibilità legittima del denaro, anche documentando l'effettiva autonomia rispetto a terzi aventi diritto.
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