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Ordinanza

Ordinanza n. 217/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota del Comune di Sannicola – Sportello Unico attività Produttive - Prot. n. 0012307 del 23.07.2025, comunicata in pari data, nonché della nota del Comune di Sannicola – Sportello Unico attività Produttive - Prot. n. 0013683 del 26.08.2025, comunicata in pari data; - nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti; > per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Santumauru s.r.l. il 20.01.2026, per l’annullamento: - della nota del Comune di Sannicola – Settore Amministrativo Gare Ambiente SUAP – prot. n. 18611 del 31.10.2025, comunicata in pari data, recante ad oggetto “Riesame in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 - Comunicazione di proroga dei termini di fine lavori ex art. 10-septies del D.L. 21/2022 - Pratica SUAP n. 77/2021. (Autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 22.03.2019)”; - nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti; > per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Santumauru s.r.l il 15.04.2026, per l’annullamento: - della nota del Comune di Sannicola –SUAP– prot. n. 920 del 15.01.2026, comunicata in pari data, recante ad oggetto “Richiesta Proroga Pratica SUAP N.04/2018 – P.U.A. N.77/2021 - “Progetto di ristrutturazione e ampliamento, con adeguamento alle norme antisismiche di un edificio esistente da adibire ad affittacamere, ubicato in agro di Sannicola, località Masseria Nuova” in catasto distinto al Foglio 22, Particella 70, sub 3 e Foglio 22, Particella 68 – DECADENZA P.U.A.”; - della nota del Comune di Sannicola - 4° Settore - Edilizia Privata, Ufficio Di Piano E Patrimoni – prot. n. 802 del 14.01.2026, comunicata in data 16.01.2026, recante ad oggetto “P.U.A. n.77/2021 del 09/09/2021 prot. n.14261 – “Progetto di ristrutturazione e ampliamento, con adeguamento alle norme antisismiche, di un edificio esistente da adibire ad affittacamere ubicato in agro di Sannicola, località Masseria Nuova” in catasto distinto al Foglio 22, particella 70, Sub 3 е Foglio 22, particella 68, - COMUNICAZIONI”, nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti, ivi inclusa, ove occorrer possa, la relazione prot. 19732, datata 17.11.2025, della Polizia Locale del Comune di Sannicola.

Giustizia amministrativa202501244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali concernenti il termine di ultimazione dei lavori, la proroga ex art. 10-septies d.l. 21/2022 e la successiva decadenza dal P.U.A. n. 77/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato le note del SUAP comunale del 23 luglio e del 26 agosto 2025, chiedendo anche l'accertamento dell'estensione legale sino al 21 luglio 2028 del termine di ultimazione dei lavori assentiti con P.U.A. n. 77/2021. Il Comune, in autotutela, ha successivamente concesso la proroga prevista dall'art. 10-septies d.l. 21/2022, subordinandone però l'efficacia alla produzione di documentazione attestante l'effettivo avvio dei lavori entro il 22 marzo 2024. La società ha impugnato tale condizione con motivi aggiunti. Ha poi impugnato le ulteriori note comunali del gennaio 2026, recanti la decadenza dal P.U.A. e comunicazioni connesse, deducendo, secondo la prospettazione esaminata cautelarmente, l'illegittimità della subordinazione della proroga legale a un requisito documentale e fattuale ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge, nonché la conseguente illegittimità degli atti di decadenza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris con riguardo all'unico motivo esaminato. In base all'esame letterale dell'art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022, la proroga legale di trentasei mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori opera quando tali termini non siano già scaduti al momento della comunicazione dell'interessato e quando il titolo non sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o con piani o provvedimenti di tutela paesaggistica e culturale. Nel caso concreto, la comunicazione di inizio lavori del 21 luglio 2022 risultava trasmessa il 22 luglio 2022; il termine triennale di ultimazione sarebbe scaduto il 22 luglio 2025, mentre la comunicazione di voler usufruire della proroga era stata inviata il 21 luglio 2025, dunque tempestivamente. A un sommario esame, la disposizione non consentirebbe al Comune di subordinare l'efficacia della proroga legale alla produzione di documentazione ulteriore, quale fotografie datate o dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull'effettivo avvio dei lavori entro il 22 marzo 2024, anche perché risultava già prodotta la comunicazione di inizio lavori del 21 luglio 2022. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, il TAR ha ordinato al Comune di riesaminare il provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza da parte della ricorrente o, alternativamente, dalla comunicazione della Segreteria. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente l'adozione della misura cautelare quando ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022

    in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    La proroga legale di trentasei mesi richiede che il termine non sia già scaduto al momento della comunicazione dell'interessato e che il titolo non sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o con piani o provvedimenti di tutela culturale o paesaggistica; l'amministrazione non può, in via cautelarmente valutata, aggiungere condizioni non previste dalla legge.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Individua i termini di inizio e ultimazione dei lavori cui si riferisce la proroga legale esaminata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto dell'atto comunale di riesame in autotutela, senza una specifica statuizione cautelare sul regime dell'annullamento d'ufficio.

Massime di principio

  • La proroga legale di trentasei mesi prevista dall'art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022 opera, per i titoli rientranti nell'ambito applicativo della norma, se il termine di inizio o ultimazione dei lavori non è ancora decorso al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e se il titolo non è in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
  • In presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 10-septies d.l. 21/2022, l'amministrazione non può subordinare l'efficacia della proroga legale alla produzione di documentazione o alla dimostrazione di condizioni ulteriori non previste dalla disposizione, quali specifiche prove dell'effettivo avvio dei lavori entro una data diversa da quella risultante dalla comunicazione di inizio lavori.
  • La comunicazione dell'interessato trasmessa prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori è, in linea di principio, tempestiva ai fini dell'applicazione della proroga legale prevista dall'art. 10-septies d.l. 21/2022.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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