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Sentenza

Sentenza n. 11990/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della Deliberazione di esclusione del 14.7.2025 n.631 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.143 operatori Tecnici Specializzati - Autista di Ambulanza - Area degli Operatori - indetto con deliberazione del 26.6.2024 n.557, e successiva modifica di cui alla deliberazione del 16.07.2024, n. 20. Ammissione, Esclusione ed Ammissione con riserva dei candidati”, notificata mediante atto pubblicato il 22.7.2025, prot n. 16963, nella parte in cui dispone l'esclusione del candidato identificato con il codice n. NS97UF; - di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, implicito o esplicito, ivi espressamente inclusa la nota a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane dell'ARES 118 prot. n. 21578 del 23.9.2025, di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal sig. De Ciantis, nonché, per quanto di ragione, il già citato comunicato prot. n. 16963 del 22.7.2025.

Giustizia amministrativa202510895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 143 operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza, nonché rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente era stato escluso dal concorso per asserita carenza del requisito previsto dall’avviso, consistente in almeno cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private. A sostegno della domanda aveva prodotto il modello C2 storico, dal quale risultava un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’impresa operante nell’autotrasporto di merci, con mansione di consegnatario. Dopo l’esclusione aveva inoltre prodotto una certificazione datoriale attestante lo svolgimento, dal 21 dicembre 2015 all’8 agosto 2024, della mansione di consegnatario con mezzi fino a 35 quintali, nonché cedolini paga recanti l’inquadramento nel livello G1 del CCNL Autotrasporto merci e logistica. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione sostenendo che tale esperienza integrasse quella di autista professionale richiesta dall’avviso. L’amministrazione ha sostenuto invece che la guida del veicolo fosse soltanto strumentale e accessoria rispetto alle attività di consegna, carico, scarico e gestione della documentazione. In via preliminare ARES 118 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che, quando è impugnata l’esclusione da una procedura concorsuale ancora in corso, non sono configurabili controinteressati almeno fino all’approvazione della graduatoria finale; nel caso concreto non risultava provata l’approvazione della graduatoria. Nel merito il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse il possesso del requisito quinquennale: il modello C2 storico attestava il rapporto di lavoro nel settore dell’autotrasporto; la certificazione datoriale specificava la durata e le mansioni; i cedolini e il CCNL comprovavano l’inquadramento nel livello G1, riservato ai conducenti di veicoli con patente B, adibiti alla logistica distributiva e al corriere espresso, con attività di guida e operazioni accessorie al trasporto. Secondo il TAR, il nucleo qualificante del livello G1 è la conduzione dei veicoli, mentre le attività di consegna e logistica sono accessorie. Le mansioni di autista-consegnatario con mezzi fino a 35 quintali sono state pertanto ritenute equivalenti a quelle di autista professionale richieste dal bando. Il provvedimento di esclusione è stato annullato. ARES 118 è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2.2, punto b), dell'Avviso di concorso

    cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private

    Il requisito di esperienza deve essere interpretato alla luce delle mansioni effettivamente svolte e della loro qualificazione contrattuale; l'esperienza di conducente nel settore dell'autotrasporto può integrare quella di autista professionale anche se accompagnata da attività accessorie di consegna e logistica.

  • art. 7, punto 3, dell'Avviso di concorso

    una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)

    Il requisito di esperienza poteva essere provato alternativamente mediante certificazione datoriale o modello C2 storico; la documentazione ulteriore prodotta in sede di autotutela ha confermato e specificato quanto già risultante dal modello C2.

  • CCNL Autotrasporto merci e logistica – livello G1

    Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti

    La declaratoria contrattuale qualifica il livello G1 come personale viaggiante e individua nella conduzione dei veicoli il nucleo centrale della mansione, relegando le attività logistiche a compiti accessori.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la verifica del requisito di esperienza professionale deve concentrarsi sulle mansioni concretamente svolte e sulla loro qualificazione risultante dalla documentazione lavoristica, non sulla sola denominazione formale della mansione riportata dal datore di lavoro.
  • L'esperienza maturata come autista-consegnatario può essere equivalente all'esperienza di autista professionale richiesta dal bando quando la documentazione contrattuale dimostri che la conduzione dei veicoli costituisce il nucleo qualificante dell'attività, mentre consegna e logistica hanno natura accessoria.
  • La declaratoria di un contratto collettivo nazionale può essere utilizzata per accertare il contenuto sostanziale delle mansioni e per verificare se una determinata qualifica appartenga al personale viaggiante e implichi principalmente attività di guida.
  • Quando il candidato produce un documento espressamente previsto dal bando per dimostrare il requisito di esperienza, l'amministrazione non può escluderlo senza considerare la documentazione integrativa che confermi e specifichi il contenuto dell'esperienza già dichiarata.
  • Prima dell'approvazione della graduatoria finale, nell'impugnazione dell'esclusione da una procedura concorsuale non sono normalmente configurabili controinteressati ai quali notificare il ricorso, salvo specifiche circostanze risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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