Provvedimento del 26/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello IVA TR, con istruzioni e specifiche tecniche, da usare dal primo trimestre 2014 per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il documento disciplina reperibilità, stampa, presentazione telematica, struttura del modello, presupposti per il rimborso/compensazione e regole tecniche per la trasmissione dei dati.
Approvazione del modello IVA TR per rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale
Approvazione del modello IVA TR per il credito IVA trimestrale
Il documento approva il modello IVA TR, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo ai trimestri dell’anno d’imposta. Il provvedimento sostituisce il modello approvato il 20 marzo 2012 e si applica, in particolare, alle richieste riferite al primo trimestre 2014.
Oggetto e finalità del provvedimento
L’Agenzia delle Entrate dispone l’approvazione del modello IVA TR, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per l’IVA di gruppo. Il modello è finalizzato a razionalizzare e uniformare le istanze di rimborso e compensazione del credito IVA infrannuale, adeguandone struttura e contenuto alle modifiche della disciplina IVA.
Ambito normativo e presupposti del credito
Il provvedimento richiama l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che consente ai contribuenti IVA, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile anche per periodi inferiori all’anno, con limitazioni per le ipotesi di cui alle lettere c) e d). In alternativa, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Struttura del modello
Il modello si compone di:
- frontespizio su due facciate;
- modulo con i quadri TA, TB, TC e TD, da compilare per i dati contabili;
- prospetto riepilogativo quadro TE, riservato all’ente o società controllante per l’IVA di gruppo.
Il modello contiene gli elementi richiesti dal decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni.
Reperibilità, stampa e presentazione telematica
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite i rispettivi siti internet. Può essere prelevato anche da altri siti, purché ne siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A e siano riportati l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
La stampa è autorizzata nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’Allegato A. La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, secondo le specifiche tecniche dell’Allegato B. Gli intermediari devono rilasciare al contribuente la richiesta su modelli conformi a quelli approvati.
Termini di presentazione e ricevute telematiche
Le istruzioni prevedono che il modello sia presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica. Se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione di avvenuta presentazione telematica è trasmessa all’utente che ha inviato il file ed è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dei servizi telematici dell’Agenzia. Le istanze scartate sono considerate tempestive se ritrasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.
Frontespizio: dati richiesti e casi particolari
Il frontespizio richiede l’indicazione di:
- ufficio competente;
- periodo di riferimento: anno e trimestre;
- casi particolari di compilazione;
- dati del contribuente;
- eventuale dichiarante diverso dal contribuente;
- sottoscrizione;
- impegno alla presentazione telematica.
Tra i casi particolari sono previsti:
- regimi particolari;
- contabilità separate;
- richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo;
- correttiva nei termini;
- contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso.
Per i contribuenti con contabilità separate, il modello va presentato con un solo modulo riepilogativo, indicando “1” nel campo “Mod. n.”. Per gli enti e le società controllanti che si avvalgono dell’IVA di gruppo, occorre allegare un modulo per ciascuna società partecipante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30.
Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
La casella dedicata è riservata ai soggetti che rientrano nelle categorie individuate dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 38-bis, per i quali i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
I codici previsti sono:
- 1: soggetti che effettuano prestazioni derivanti da contratti di subappalto rientranti nell’articolo 17, sesto comma, lettera a);
- 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (ATECOFIN 2004 37.10.1);
- 3: soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i relativi semilavorati (ATECOFIN 2004 27.43.0);
- 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati (ATECOFIN 2004 27.42.0).
Quadro TA: operazioni attive
Nel quadro TA vanno indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi nel trimestre di riferimento.
Sono previste le seguenti principali indicazioni:
- righi TA1-TA11: operazioni imponibili suddivise per aliquota o percentuale di compensazione, per le quali è divenuta esigibile l’imposta, incluse quelle con esigibilità differita annotate in periodi precedenti;
- rigo TA12: operazioni imponibili senza addebito d’imposta per particolari disposizioni, comprese operazioni con reverse charge e specifiche operazioni agevolate verso terremotati e soggetti assimilati;
- rigo TA13: totale degli imponibili e dell’imposta dei righi precedenti;
- rigo TA14: variazioni e arrotondamenti d’imposta, con distinzione delle differenze dovute a aliquote non più presenti nel modello;
- rigo TA15: IVA sulle operazioni imponibili, risultante dalla somma algebrica di TA13 e TA14;
- rigo TA16: operazioni non imponibili, comprese esportazioni, operazioni assimilate, operazioni intracomunitarie, cessioni da deposito IVA, operazioni delle agenzie di viaggio fuori UE e esportazioni di beni usati;
- rigo TA17: altre operazioni, come esenti, cessioni a viaggiatori extra UE, parte non costituente margine nei beni usati e operazioni prive di territorialità con fattura ex articolo 21, comma 6-bis;
- rigo TA18: totale degli importi dei righi TA13 colonna 1, TA16 e TA17;
- rigo TA19: cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre.
Quadro TB: operazioni passive
Nel quadro TB vanno indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti nel trimestre di riferimento.
Le istruzioni prevedono:
- righi TB1-TB11: acquisti interni, intracomunitari e importazioni soggetti a imposta, con detrazione esercitata, distinti per aliquota o percentuale di compensazione;
- rigo TB12: totale degli importi dei righi precedenti;
- rigo TB13: variazioni e arrotondamenti d’imposta, con distinzione delle differenze derivanti da aliquote non più presenti nel modello;
- rigo TB14: IVA sugli acquisti e importazioni per i quali è stata operata la detrazione;
- rigo TB15: acquisti per i quali non è ammessa la detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni; per detrazione parziale si indica solo la quota di imponibile corrispondente all’imposta non detraibile;
- rigo TB16: percentuale di detrazione applicata nell’anno di riferimento;
- rigo TB17: imposta ammessa in detrazione nel periodo, anche secondo criteri speciali di determinazione dell’imposta detraibile o in presenza di contabilità separate;
- rigo TB18: acquisti di beni ammortizzabili imponibili del trimestre.
Quadro TC: determinazione del credito IVA
Il quadro TC determina il credito o debito IVA del periodo.
Le indicazioni principali sono:
- rigo TC1: IVA sulle operazioni imponibili, da TA15;
- rigo TC2: imposta dovuta dal cessionario o committente per particolari operazioni, tra cui reverse charge, acquisti da San Marino e Vaticano, estrazioni da depositi IVA, acquisti da non residenti, compensi a rivenditori di documenti di viaggio, provvigioni ad intermediari di agenzie di viaggio, acquisti di oro e argento in specifici casi, acquisti intracomunitari di beni, tartufi da raccoglitori occasionali, servizi edili in subappalto, acquisti di fabbricati e altre ipotesi dell’articolo 17;
- rigo TC3: IVA a debito;
- rigo TC4: imposta ammessa in detrazione, da TB17;
- rigo TC5: IVA teorica detraibile per produttori agricoli che effettuano cessioni non imponibili di determinati prodotti;
- rigo TC6: IVA detraibile;
- rigo TC7: imposta a credito del periodo, che deve essere superiore a 2.582,28 euro per poter chiedere rimborso o compensazione.
Quadro TD: presupposti, rimborso, compensazione e altri dati
Il quadro TD è articolato in quattro sezioni: presupposti, importo da chiedere a rimborso e/o compensazione, dichiarazione sostitutiva per i contribuenti virtuosi, e dati relativi all’IVA di gruppo.
Sezione 1: sussistenza dei presupposti
La sezione va compilata barrando la casella corrispondente al presupposto che legittima il rimborso o la compensazione.
I presupposti sono:
- TD1, aliquota media: applicabile a chi effettua operazioni attive con aliquote inferiori a quelle sugli acquisti; il diritto spetta se l’aliquota media degli acquisti supera quella delle operazioni attive maggiorata del 10%; nel calcolo si escludono acquisti/importazioni e cessioni di beni ammortizzabili;
- TD2, operazioni non imponibili: applicabile se le operazioni non imponibili superano il 25% del totale delle operazioni del trimestre;
- TD3, acquisto di beni ammortizzabili: applicabile se acquisti e importazioni di beni ammortizzabili superano i due terzi del totale degli acquisti e importazioni imponibili; in tal caso il rimborso/compensazione riguarda solo l’imposta relativa ai beni ammortizzabili;
- TD4, soggetti non residenti: per operatori non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentante fiscale;
- TD5, operazioni non soggette: per chi effettua verso soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato prestazioni di lavorazione, trasporto e servizi accessori o servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, per oltre il 50% del volume complessivo.
Sezione 2: rimborso e/o compensazione
La sezione non va compilata dai soggetti che partecipano all’IVA di gruppo ex articolo 73, ultimo comma.
Sono previsti:
- TD6: importo richiesto a rimborso;
- TD7: importo da utilizzare in compensazione con F24, che concorre al limite annuo di 700.000 euro; per i subappaltatori con volume d’affari prevalentemente derivante da subappalto il limite è elevato a 1.000.000 di euro;
- l’utilizzo in compensazione è in linea generale consentito solo dopo la presentazione dell’istanza;
- oltre il limite di 5.000 euro annui, la compensazione è ammessa dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione.
La somma di TD6 e TD7 non può superare il credito a credito del rigo TC7, ovvero l’imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili nei casi previsti.
Sezione 3: contribuenti virtuosi
La sezione riguarda l’esonero dalla garanzia previsto dall’articolo 38-bis, settimo comma, per i contribuenti cosiddetti “virtuosi” che soddisfano specifiche condizioni di affidabilità e solvibilità.
Il soggetto deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante sottoscrizione della sezione. Il rimborso senza garanzia non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti confluiti nel conto fiscale nel biennio precedente; per importi superiori, la garanzia è dovuta solo per la parte eccedente.
Sezione 4: ente o società partecipante all’IVA di gruppo
Il rigo TD9 va compilato solo nelle ipotesi di richiesta di rimborso o compensazione dell’eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo. Deve essere indicata la partita IVA del soggetto partecipante al gruppo cui il modulo si riferisce.
Prospetto riepilogativo quadro TE: IVA di gruppo
Gli enti e le società controllanti che si avvalgono dell’articolo 73, ultimo comma, possono chiedere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza di credito del gruppo relativa alle società che possiedono i requisiti dell’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), e) e, con limitazioni, c) e d).
Per farlo, devono presentare:
- il frontespizio con i dati della controllante;
- il quadro TE;
- un modulo per ciascuna società del gruppo in possesso dei requisiti.
Nel quadro TE:
- sezione 1: indicazione di tutte le società partecipanti, compresa la controllante;
- colonna 1: partita IVA;
- colonna 2: presupposto del rimborso, con codici A, B, C, E o F;
- colonna 3: codice dell’erogazione prioritaria del rimborso, con codici 1, 2, 3 o 4;
- colonne 4 e 5: saldo a credito o a debito del trimestre.
Le sezioni 2 e 3 sono riservate al prospetto n. 01. In particolare:
- TE40: totale crediti;
- TE41: totale debiti;
- TE42: eccedenza di credito di gruppo;
- TE43: somma dei righi TC7 dei moduli allegati;
- TE50: importo chiesto a rimborso;
- TE51: importo da utilizzare in compensazione.
La somma di TE50 e TE51 non può eccedere il minore tra TE42 e TE43. Se per una o più società del gruppo ricorre il presupposto dell’articolo 30, comma 3, lettera c), il credito chiesto a rimborso o compensazione per tali soggetti non può superare l’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
Istruzioni operative e casistiche specifiche
Le istruzioni precisano che:
- gli importi vanno espressi in centesimi di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale;
- per aliquote o percentuali non più presenti nel modello, gli imponibili vanno imputati ai righi corrispondenti alle aliquote più prossime, indicando le differenze d’imposta nel rigo variazioni;
- per i contribuenti con contabilità presso terzi, la determinazione dell’eccedenza rimborsabile fa riferimento alla differenza tra imposta esigibile sulle operazioni attive registrate e imposta detraibile sugli acquisti registrati nel medesimo periodo;
- il modello può essere presentato correttamente anche se una richiesta telematica è stata scartata, purché ritrasmessa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.
Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa
L’allegato A stabilisce le specifiche di stampa del modello e delle istruzioni:
- formato A4, su fogli singoli;
- carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 g/mq;
- area grafica centrale con dimensioni prestabilite;
- stampa in nero con fondini viola Pantone 2573 U;
- sono ammesse riproduzioni monocromatiche in nero con stampanti laser o equivalenti;
- il modello deve riportare sul bordo laterale sinistro i dati identificativi del soggetto che cura la stampa o la predisposizione grafica e gli estremi del provvedimento.
Allegato B: specifiche tecniche per la trasmissione telematica
L’allegato B disciplina il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati da trasmettere telematicamente.
Struttura della fornitura
La fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri:
- record A: testa della fornitura, con dati identificativi del file e del soggetto responsabile dell’invio;
- record B: frontespizio;
- record C: dati dei quadri del modello;
- record Z: coda della fornitura con dati riepilogativi.
Regole di sequenza
La sequenza deve contenere:
- un solo record A all’inizio;
- un record B per ogni modello;
- uno o più record C, secondo la necessità di contenere tutti i dati e, in presenza del quadro TE, secondo il numero dei moduli;
- un solo record Z finale.
Record C e campi non posizionali
Il record C è suddiviso in una parte fissa posizionale e in una tabella di campi non posizionali, utilizzati per riportare i dati dei quadri TA, TB, TC, TD e TE. Sono previste regole tecniche puntuali sui formati, sugli allineamenti, sulla codifica di importi, date, percentuali, caselle barrate e codici fiscali.
Sono inoltre stabiliti controlli formali e di coerenza sui dati, con possibile scarto della richiesta in caso di incongruenze, compresa la mancata corrispondenza dei codici fiscali o dei dati tra modello e trasmissione.
Disposizioni finali
Il provvedimento richiama le principali fonti normative utilizzate come base dell’atto e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Il provvedimento è datato Roma, 26 marzo 2014, e firmato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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