Cassazione Penale, Sentenza n. 27768/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Firenze che confermava (in rinvio dopo annullamento della Cassazione) la confisca di prevenzione di numerosi beni e compendi aziendali ritenuti riconducibili a Cosma Damiano Stellitano e a terzi familiari/partecipanti. Le censure contestavano, tra l'altro: insufficiente o assente motivazione sulla "pericolosità" generica e specifica del proposto; errata qualificazione e prova della circostanza aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p.; valutazioni apparenti sulla sproporzione tra redditi e patrimonio e mancata considerazione di risorse lecite; confusione tra patrimoni individuali e aziendali; applicazione erronea dell'art.24 d.lgs.159/2011 per la confisca di interi complessi aziendali e immobili (in particolare per Orizon Pelli & Oil S.r.l., Nuova Stel. Pel. S.r.l., immobile a Santa Croce sull'Arno e immobile a Pellaro), nonché mancata prova della fittizia intestazione delle quote sociali e della disponibilità di fatto da parte del proposto
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto molte delle doglianze relative alla pericolosità e ad altri aspetti, confermando in gran parte la motivazione della Corte territoriale; tuttavia ha ritenuto fondate alcune doglianze specifiche e ha annullato in parte il decreto impugnato: 1) annullamento limitato alla confisca dell'immobile industriale di proprietà di Orizon Pelli & Oil S.r.l. sito a Santa Croce sull'Arno (motivo: carenza motivazionale su collegamento logico tra provvista illecita e acquisto); 2) annullamento della confisca del complesso aziendale della Nuova Stel. Pel. S.r.l. e dell'immobile in località Pellaro (RC) con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame (motivo: insufficiente e apparente motivazione circa l'origine patrimoniale, la costituzione societaria anteriore alla pericolosità e la prova della fittizia intestazione/dispersione di capitali illeciti). Per il resto (tra cui l'immobile a Tenerife e altri beni) il decreto è stato confermato. Gli atti sono restituiti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio limitatamente alle parti annullate
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 7 (richiamato), art. 10 comma 3, art. 20, art. 23, art. 24
La Corte richiama che il ricorso in prevenzione in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3). L'art.24 impone una valutazione analitica della provenienza lecita o illecita dei cespiti aziendali: per confiscare un intero complesso aziendale occorre dimostrare la prevalenza delle componenti illecite o la strumentalità della società alle attività criminose; quando la costituzione/acquisizione è anteriore al periodo di pericolosità serve motivazione adeguata che spieghi i successivi interventi che avrebbero "inquinato" il patrimonio
codice di procedura penale
art. 606 lett. b) e c), art. 611 comma 1-bis, art. 627
Nella sede di legittimità si possono dedurre violazioni di legge e motivazione inesistente o meramente apparente (art.606); è escluso un sindacato esteso di merito o di illogicità manifesta non qualificata come carenza di motivazione. Le formalità procedurali (es. richiesta di trattazione orale) sono valutate secondo le norme citate
codice penale
art. 416-bis.1 (ex art.7 d.l. 152/1991)
La circostanza aggravante (per fatti correlati ad associazione mafiosa) ha natura soggettiva e richiede motivazione e prova delle connessioni e delle modalità intimidatorie; la Corte d'appello ha potuto valorizzare elementi sopravvenuti che hanno rafforzato l'ipotesi aggravante
Costituzione / Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
artt. 41 e 42 Cost.; art.1 Protocollo 1 CEDU
Le doglianze sulla proporzione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizioni patrimoniali richiamano profili di tutela patrimoniale e ragionevolezza: la confisca preventiva deve rispettare i diritti di proprietà e la proporzionalità, specie se le acquisizioni sono anteriori al periodo di pericolosità
Massime di principio
- In Cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente: le critiche di merito non sono ammissibili se consistono in semplice dissenso logico
- Il giudice delle misure di prevenzione deve svolgere una valutazione autonoma e motivata sulla "pericolosità" (generica e/o specifica) e non può limitarsi a trascrivere passivamente argomentazioni di altri provvedimenti
- Per disporre la confisca di un intero complesso aziendale (art.24 d.lgs.159/2011) occorre una motivazione precisa che dimostri la prevalenza o la strumentalità delle componenti illecite nel ciclo economico aziendale; la mera partecipazione del titolare a fatti illeciti non basta senza collegamento probatorio con le risorse aziendali
- Quando l'acquisizione di beni è antecedente al periodo di pericolosità, la confisca richiede prove specifiche di successivi apporti o "inquinamenti" del patrimonio o di accrescimento ingiustificato correlato all'attività illecita
- La prova di fittizia intestazione o disponibilità di fatto richiede indici concreti e riferibili (movimenti bancari, flussi finanziari, atti di gestione) e non deduzioni astratte; il giudice deve affrontare e rispondere agli argomenti difensivi potenzialmente decisivi
- La valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio va fatta anche con analisi temporale e globale dei movimenti finanziari: dimostrazioni "settoriali" di singoli acquisti possono essere assorbite dalla valutazione complessiva del periodo sospetto
- Se il giudice non fornisce argomentazioni che collegano logicamente il fatto presupposto (pericolosità) con l'incremento patrimoniale contestato, la decisione è vulnerabile e può essere annullata in parte con rinvio
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