Sentenza del 23/03/2017 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazione - Appello - Notifica a mezzo PEC prima dell'introduzione in Abruzzo del processo telematico - Illegittimità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, con sentenza n. 17941 del 12 settembre 2016, ha ritenuto inammissibile l’atto di appello notificato via PEC prima dell’attivazione del Processo Tributario Telematico nella Regione interessata. L’utilizzo della PEC non era quindi idoneo a produrre validamente gli effetti processuali dell’impugnazione in quel momento e in quel territorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello era stato notificato mediante posta elettronica certificata in Abruzzo prima dell’attivazione, in quella Regione, del Processo Tributario Telematico. La questione riguardava quindi la validità della notificazione telematica effettuata in una fase in cui il processo tributario telematico non era ancora operativo territorialmente.
Norme richiamate
Disciplina del Processo Tributario Telematico
La notificazione telematica degli atti tributari processuali è stata ritenuta ammissibile solo dal momento in cui il Processo Tributario Telematico è stato attivato nella Regione competente, secondo il regime temporale e territoriale previsto.
Massime di principio
- La validità di una notifica processuale telematica dipende non solo dall’esistenza della PEC, ma anche dall’effettiva operatività del processo telematico nel territorio e nel periodo considerati.
- Prima dell’attivazione del Processo Tributario Telematico nella Regione competente, la notificazione dell’appello via PEC può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Per valutare la validità di un atto telematico occorre verificare la normativa applicabile ratione temporis e ratione loci, cioè alla data dell’atto e nel territorio dell’ufficio giudiziario competente.
- Non è sufficiente che il destinatario abbia ricevuto materialmente il messaggio PEC: se il canale telematico non era processualmente abilitato, la notificazione può non produrre effetti giuridici.
- Nei giudizi attuali la disciplina può essere cambiata; pertanto, questa interpretazione va applicata direttamente solo a fattispecie soggette al regime previgente e deve essere verificata alla luce delle norme vigenti.
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