Sentenza n. 739/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - del verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. 12109 del 14 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica in via Rio di Coccia; - di tutti gli atti, pareri, verbali e, anche endoprocedimentali, presupposti, consequenziali e connessi; nonché per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del ricorrente del 30 luglio 2025, con conseguente declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 49 ter CCE e dell'art. 2 comma 8-bis della l. n. 241/1990 di tutti gli atti successivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale conclusivo della conferenza di servizi che aveva rigettato l’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 14 novembre 2025, con cui il Comune aveva rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di un’infrastruttura tecnologica in via Rio di Coccia, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza e la declaratoria di inefficacia degli atti successivi. Il Comune si è costituito deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, motivando la revoca con il mutamento dell’interesse pubblico e con l’avvio di una trattativa per l’eventuale collocazione dell’infrastruttura in un diverso sito comunale. La ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la cessata materia del contendere, perché la revoca del diniego non aveva integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito dalla ricorrente: l’installazione nel sito originariamente individuato non era stata autorizzata e la possibile collocazione in altro sito dipendeva dall’esito di trattative ancora pendenti. La revoca aveva quindi privato di utilità l’azione di annullamento, ma non aveva attribuito alla ricorrente il bene della vita richiesto. La revoca non era stata adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare e le sue sorti non dipendevano dal giudizio. Il giudice ha pertanto ritenuto chiara e definitiva l’inutilità di una sentenza di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e l’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 44 CCE
La disposizione costituiva la base dell’istanza per la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti applicativi.
art. 49-ter CCE
Era richiamato dalla domanda di accertamento del silenzio-assenso e della conseguente inefficacia degli atti successivi, ma tale domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta inutilità del giudizio.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Era richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio-assenso; la relativa questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito dal ricorrente mediante un successivo provvedimento o fatto; tale presupposto non ricorreva nel caso concreto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per una situazione sopravvenuta, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, perché un’eventuale sentenza di annullamento non potrebbe più produrre alcuna utilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio, senza una specifica ulteriore interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- La cessata materia del contendere ricorre soltanto quando l’attività successiva dell’amministrazione soddisfa integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente e determina l’oggettivo venir meno della lite.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando il sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto rende inutile una pronuncia di annullamento, anche se il bene della vita originariamente richiesto non è stato integralmente attribuito.
- La revoca in autotutela del provvedimento impugnato non determina automaticamente la cessata materia del contendere: se la revoca elimina l’atto lesivo ma rinvia a future trattative o a un diverso procedimento l’eventuale soddisfazione dell’interesse sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse è configurabile quando la prosecuzione del processo non può produrre alcun risultato utile per il ricorrente e l’inutilità della sentenza di annullamento risulta chiara e definitiva.
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