Ordinanza n. 111/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di trasferimento presso altra sede e criterio del limite massimo del 3% della forza effettiva dell’ente di provenienza previsto dalla circolare sui trasferimenti a istanza di parte
Esito
La controversia
Il ricorrente, collocatosi al primo posto per la sede richiesta, ha impugnato il diniego del trasferimento definitivo, nonché la circolare presupposta nella parte in cui limita il reimpiego del personale al 3% della forza effettiva dell’ente di appartenenza. Ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, irragionevolezza e disparità di trattamento, oltre alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. Il ricorrente ha contestato l’assenza di dati oggettivi sulla carenza organica e sulla necessità di trattenerlo, sostenendo che la prolungata assegnazione temporanea presso la sede richiesta dimostrasse l’assenza di pregiudizi operativi. Ha inoltre censurato l’irragionevolezza del criterio della circolare, ritenuto idoneo a rendere sostanzialmente inamovibile il personale degli enti carenti di organico. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità, sostenendo che la graduatoria fosse immediatamente lesiva e che il provvedimento successivo avesse natura meramente confermativa; nel merito ha sostenuto la legittimità del limite del 3%, l’applicazione uniforme del criterio e la natura vincolata del diniego. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al TRGA di Bolzano dopo una precedente declinatoria di incompetenza del TAR Piemonte.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato il merito delle censure né l’eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che il ricorso investisse direttamente, oltre all’atto individuale di diniego, la circolare statale quale atto amministrativo generale adottato da un organo centrale e destinato a produrre effetti uniformi sull’intero territorio nazionale. La contestazione della circolare non è stata considerata eventuale o accessoria, poiché la legittimità del diniego applicativo dipendeva dalla validità del criterio generale del limite del 3%; sussisteva quindi un rapporto di presupposizione e un’inscindibilità oggettiva delle censure. In applicazione dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a., la competenza per gli atti generali statali con efficacia nazionale è stata individuata nel TAR Lazio – Roma, e tale competenza si estende anche agli atti applicativi strettamente connessi. Il criterio relativo alla sede di servizio previsto per le controversie di pubblico impiego non è stato ritenuto idoneo a prevalere. Poiché il TAR Piemonte aveva già declinato la propria competenza in favore del TRGA di Bolzano, il Collegio ha disposto d’ufficio il regolamento di competenza, trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato per la risoluzione del conflitto negativo e l’individuazione del TAR competente. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, c.p.a.
regolamento di competenza d’ufficio
In presenza di una precedente declinatoria negativa e di un’ulteriore declaratoria di incompetenza, il giudice può rimettere d’ufficio la questione al Consiglio di Stato per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
art. 13, comma 2, c.p.a.
controversie riguardanti pubblici dipendenti
Il criterio collegato alla sede di servizio del dipendente non prevale, secondo l’ordinanza, quando il ricorso investe direttamente un atto generale statale avente efficacia nazionale.
art. 13, comma 3, c.p.a.
atti normativi o generali che esplicano effetti sull'intero territorio nazionale
La competenza sulle controversie relative ad atti generali statali destinati a produrre effetti sull’intero territorio nazionale è radicata presso il TAR Lazio – Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
in presenza di atti normativi o generali, restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
Il criterio speciale impedisce l’attrazione della competenza fondata sugli atti presupposti e assicura una decisione unitaria sugli atti generali nazionali.
art. 10-bis l. 241/1990
avanzare eventuali osservazioni
La norma è stata richiamata dal ricorrente con riguardo alla contestata possibilità di interloquire effettivamente sui dati organici posti a fondamento del diniego; la questione non è stata decisa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
potere vincolato, insuscettibile di censure sotto il profilo del difetto di motivazione o di istruttoria
La disposizione è stata invocata dall’Amministrazione per sostenere la non invalidità del diniego, ritenuto vincolato; il Collegio non ha esaminato tale tesi.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna direttamente un atto amministrativo generale statale efficace sull’intero territorio nazionale e, insieme, il provvedimento individuale che lo applica, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio – Roma ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- La contestazione dell’atto generale non è meramente accessoria quando la censura dell’atto applicativo dipende dalla validità della regola generale presupposta; in tal caso l’impugnazione degli atti è oggettivamente inscindibile.
- La competenza del TAR individuata per l’atto generale statale a efficacia nazionale si estende agli atti applicativi strettamente connessi, per garantire concentrazione processuale, effettività della tutela ed evitare decisioni contrastanti.
- Il criterio di competenza territoriale relativo alla sede di servizio del pubblico dipendente non opera in via prevalente quando la controversia investe direttamente un atto generale statale destinato a produrre effetti sull’intero territorio nazionale.
- In presenza di una precedente declinatoria di competenza da parte di un giudice amministrativo e di una successiva declaratoria di incompetenza, il giudice procedente deve rimettere d’ufficio al Consiglio di Stato la risoluzione del conflitto negativo ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a.
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