Ordinanza n. 10629/2026 - Roma, Sezione 3B
per la liquidazione del compenso dell’avv. -OMISSIS-, quale difensore della parte ricorrente che ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel ricorso n. rg. 8648 del 2021, conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Vetralla, in data -OMISSIS-, relativo alla non idoneità alla classe quarta dell'alunna -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del dirigente scolastico relativo alla non idoneità della minore alla classe quarta
Esito
La controversia
L'ordinanza è stata adottata nell'ambito del procedimento per la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato. Il giudizio principale, proposto dai genitori della minore contro le amministrazioni scolastiche, aveva ad oggetto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non idoneità alla classe quarta ed era stato definito con sentenza rimasta inappellata, che aveva rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, compensando le spese di lite. Il difensore ha presentato istanza di emissione del decreto di pagamento per onorari e spese. Prima di decidere sulla liquidazione, il TAR ha rilevato la necessità di verificare l'ammissione definitiva al patrocinio e la permanenza delle condizioni reddituali. Ha individuato come annualità rilevanti il 2020, cioè l'anno precedente alla proposizione del ricorso, e il 2021, cioè l'anno in cui il processo è stato definito. La documentazione depositata non conteneva dichiarazioni sostitutive relative ai redditi degli anni interessati. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire il casellario giudiziale, ovvero una dichiarazione sostitutiva, dei ricorrenti e la prova dell'iscrizione del difensore nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l'istanza di liquidazione del compenso. Ha disposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la produzione della documentazione reddituale relativa agli anni 2020 e 2021, mediante dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con indicazione dei redditi dei ricorrenti e degli eventuali conviventi e con l'avvertenza relativa ai controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Ha disposto anche l'acquisizione del casellario giudiziale o della relativa dichiarazione sostitutiva e, a carico del difensore, della prova dell'iscrizione nello speciale elenco per il patrocinio a spese dello Stato. L'istanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Il termine per la presentazione o integrazione della documentazione è stato individuato in sessanta giorni, entro il limite previsto dalla disciplina applicabile, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (ai fini dell'imposta personale sul reddito)
Per verificare il requisito reddituale di ammissione al patrocinio, rileva la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo.
Richiamato quale disposizione relativa al patrocinio a spese dello Stato.
fino a che il processo non sia definito
Devono essere considerate, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
Richiamato quale disposizione relativa alla difesa nel patrocinio a spese dello Stato.
La dichiarazione sostitutiva è trasmessa alle competenti autorità finanziarie per la verifica della veridicità e per gli adempimenti conseguenti in caso di falsità od omissioni.
Il magistrato tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale nella verifica delle condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Per la presentazione o integrazione della documentazione richiesta può essere concesso, a pena di inammissibilità, un termine non superiore a due mesi.
La verifica delle condizioni per la liquidazione e l'ammissione definitiva al patrocinio può richiedere l'acquisizione della documentazione necessaria.
Richiamato per individuare il momento fino al quale rilevano le variazioni delle condizioni reddituali, coincidente con la definizione del contenzioso.
Le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rese secondo le modalità previste dal testo unico sulla documentazione amministrativa e corredate da documento di riconoscimento leggibile.
D.M. 22 aprile 2025
Ha adeguato a euro 13.659,64 il limite di reddito imponibile annuo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il provvedimento rileva che tale importo non risultava successivamente aggiornato.
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudizio sia stato instaurato e definito nel medesimo anno, devono essere esaminati il reddito risultante per l'anno precedente alla proposizione del ricorso e le variazioni reddituali rilevanti riferite all'anno di definizione del processo.
- Prima di liquidare il compenso al difensore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la sussistenza definitiva e la permanenza dei requisiti reddituali e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
- In caso di insufficienza della documentazione, il giudice può ordinare la produzione delle dichiarazioni dei redditi o di dichiarazioni sostitutive, nonché del casellario giudiziale o della relativa dichiarazione sostitutiva, assegnando un termine non superiore a due mesi e avvertendo che l'omessa integrazione può comportare l'inammissibilità.
- La verifica delle condizioni per il patrocinio può comprendere l'acquisizione della prova dell'iscrizione del difensore nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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