Sentenza n. 3008/2026 - Napoli, Sezione 4
per il riconoscimento del diritto di accesso in capo al ricorrente e correlativa emanazione dell’ordine di esibizione al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione di cui all’istanza presentata a mezzo PEC il 4 ott 2024 (Inottemperanza e diniego di ostensione di ulteriori documenti nonostante l’accoglimento totale della Commissione di accesso. Atto di significazione e diffida doc.1); nonché per l’annullamento della nota n. -OMISSIS-in data 31.10.2025 (doc 2) con la quale è stata illegittimamente rigettata e/o elusa la richiesta di ottemperanza totale (di cui all’appena citata istanza del 4/10 u.s.) in dispregio alla determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA) recante protocollo -OMISSIS-in data 6 maggio 2025; per la richiesta di contestuale nomina di commissario ad acta stante il perseverante atteggiamento di ostracismo, non oggettivamente fondato, posto in essere dall’USR Campania come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, in particolare di un documento oscurato relativo a dati medico-sanitari di terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta all’Amministrazione scolastica il 25 gennaio 2025, con specifico riferimento a un documento che l’Amministrazione aveva dichiarato essere stato oscurato perché contenente dati medico-sanitari di terze persone. L’accesso era finalizzato alla tutela delle proprie ragioni, anche in vista di un eventuale giudizio risarcitorio relativo agli eventi che avevano condotto a un accertamento ispettivo sul luogo di lavoro nel 2024. Il ricorrente ha contestato l’integrale evasione dell’istanza, nonostante le determinazioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e la successiva diffida. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato che dalla documentazione prodotta non era possibile identificare il documento oscurato né verificare se fosse stato effettivamente trasmesso, ordinando all’Amministrazione di fornire chiarimenti. L’Amministrazione non ha depositato ulteriori chiarimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il Collegio ha affermato che il diritto di accesso costituisce strumento di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e che l’art. 22 della l. 241/1990 esprime il principio della massima ostensione, salvo il necessario bilanciamento con interessi contrapposti tutelati dall’art. 24. Il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione e strumentale alla tutela delle proprie ragioni, sicché l’istanza non integra un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diritto di accesso è stato ritenuto applicabile anche agli atti di gestione del personale, pur se riconducibili alla sfera privatistica del rapporto di lavoro, in quanto soggetti ai principi di buon andamento e imparzialità. Il TAR ha rilevato che non era stata provata l’integrale ostensione, in particolare del documento oscurato, e che l’Amministrazione non aveva fornito i chiarimenti richiesti con l’ordinanza istruttoria. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di esibire la restante documentazione richiesta, ove non già consegnata, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario da lui delegato, con esecuzione dell’incarico nei termini indicati in motivazione. Le spese di lite sono state poste a carico solidale delle Amministrazioni resistenti e liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorrente lo ha utilizzato per ottenere l’ordine giudiziale di esibizione.
art. 22 l. 241/1990
Riconosce il diritto di accesso ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, secondo il principio della massima ostensione.
art. 24 l. 241/1990
Prevede le limitazioni all’accesso necessarie a bilanciare l’esigenza di trasparenza con altri interessi meritevoli di tutela, inclusa la riservatezza.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità giustificano l’assoggettamento agli obblighi di trasparenza e al diritto di accesso anche degli atti di gestione del personale pubblico.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile anche alla funzione commissariale disposta nel giudizio di accesso, quanto alla gratuità dell’incarico e alla riconducibilità delle relative spese alla retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Norma richiamata quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicato dal TAR alla nomina del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; è sufficiente che l’ostensione sia strumentale alla tutela, anche eventuale e successiva, delle ragioni del richiedente.
- L’istanza di accesso finalizzata alla difesa di una posizione giuridica soggettiva non costituisce controllo generalizzato sull’attività amministrativa, anche quando riguardi una pluralità di documenti relativi all’azione dell’amministrazione.
- Gli atti di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, pur avendo natura privatistica nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato, restano soggetti ai principi di buon andamento e imparzialità e possono pertanto formare oggetto di accesso documentale.
- In presenza di documentazione contenente dati riservati di terzi, l’Amministrazione deve procedere, ove possibile, all’ostensione mediante oscuramento delle sole informazioni non ostensibili; il mero riferimento all’avvenuto oscuramento non dimostra l’integrale adempimento se non consente di identificare il documento e verificarne la trasmissione.
- Quando l’Amministrazione non dimostri di avere integralmente evaso l’istanza di accesso e non fornisca i chiarimenti richiesti dal giudice, può essere ordinata l’esibizione della documentazione residua entro un termine determinato, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
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