Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33539/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.) e violazione di sigilli (art. 349 c.p.). Gli specifici rilievi sono: 1) errata applicazione e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto applicabile l'art. 334 c.p. anziché limitarsi all'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, Codice della Strada; 2) richiesta di retrodatazione del momento consumativo dei reati (sostengono che il reato fosse già consumato al momento della reimmatricolazione del veicolo il 27/07/2016) e connessa censura sulla mancata declaratoria di prescrizione; 3) contestazione del calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione (in particolare in relazione a rinvii per stato di detenzione dell'imputato e alla disciplina dell'art. 159 c.p.), con deduzione che i reati si sarebbero prescritti prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato la condotta non come mera circolazione o come sola reimmatricolazione, ma come comportamento che ha compromesso/dispersione della cosa soggetta a sequestro (reimmatricolazione con successiva immissione in circolazione), integrando quindi l'art. 334 c.p. Ha confermato altresi che il momento consumativo dei reati era collocabile in data anteriore e prossima al 22 febbraio 2017, data dell'accertamento della circolazione. Quanto alla prescrizione, la Cassazione ha ritenuto correttamente computate le sospensioni dei termini prescrizionali (anche per i rinvii dovuti a detenzione dell'imputato, con applicazione dell'art. 159 c.p.), e ha verificato che, anche tenendo conto delle sospensioni di rito, i reati non erano prescritti alla data della sentenza di appello. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a versare le somme indicate in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; la Corte conferma che la fattispecie è istantanea e si consuma con la prima condotta idonea ad ablare il bene dalla cautela reale. Le diverse modalità previste (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione) sono equivalenti e rileva il risultato sostanziale di sottrazione dalla cautela.

  • art. 349 cod. pen.

    Violazione di sigilli: reato istantaneo ma reiterabile, in quanto il vincolo sulla res persiste e ogni nuova condotta contraria al precetto costituisce nuova violazione; nel caso si è ritenuto che la circolazione accertata il 22/02/2017 integrasse una violazione concretamente rilevante.

  • art. 213, comma 4, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina un illecito amministrativo per la circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro; la Cassazione conferma che tale norma può essere speciale rispetto all'art. 334 c.p. limitatamente alla mera circolazione, ma non copre altre condotte come soppressione, distruzione o dispersione che integrano il reato penale.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Regola il computo della sospensione per legittimo impedimento dovuto a detenzione per altra causa: la sospensione va calcolata avendo riguardo al giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni. La Corte ha ritenuto correttamente applicata questa disciplina nel conteggio delle sospensioni prescrizionali.

  • art. 9, comma 1, Legge 24/11/1981 n. 689

    Principio di specialita' tra sanzione amministrativa e fattispecie penale: richiamato per distinguere i casi in cui l'illecito amministrativo del Codice della Strada sia speciale rispetto al reato penale e quando invece il fatto penale eccede l'ambito dell'illecito amministrativo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e quindi la declaratoria ex officio di cause di non punibilità in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata in caso di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La mera reimmatricolazione di un veicolo sottoposto a sequestro non determina automaticamente la consumazione del reato di sottrazione; per la sussistenza dell'art. 334 c.p. è necessario dimostrare che quella reimmatricolazione sia stata effettivamente funzionale alla dispersione o all'immissione in circolazione del bene, ovvero che ci sia stata una condotta idonea ad abolire il vincolo cautelare.
  • Quando il fatto penale e la violazione amministrativa derivano dallo stesso fatto materiale, occorre valutare il principio di specialità: la norma amministrativa puo' essere speciale solo rispetto a condotte meramente coincidenti (es. sola circolazione), ma non quando il comportamento integri forme di soppressione, distruzione o dispersione della res.
  • Per reati istantanei come l'art. 334 c.p. il giudice puo' legittimamente presumere, in mancanza di prova contraria, che il momento consumativo coincida con la data dell'accertamento; la difesa deve fornire elementi certi per retrodatare la consumazione.
  • I rinvii processuali per legittimo impedimento dell'imputato (anche per detenzione per altra causa) determinano la sospensione dei termini di prescrizione secondo l'art. 159 c.p.: il periodo di sospensione va calcolato tenendo conto del giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni e le relative sospensioni valgono anche se non formalmente annotate a verbale.
  • In sede di cassazione, l'inammissibilità manifesta dei ricorsi impedisce che la Corte enunci e dichiari cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; quindi il difensore deve curare la presentazione dei motivi in modo da evitare la declaratoria di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.