Cassazione Penale, Sentenza n. 33539/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.) e violazione di sigilli (art. 349 c.p.). Gli specifici rilievi sono: 1) errata applicazione e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto applicabile l'art. 334 c.p. anziché limitarsi all'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, Codice della Strada; 2) richiesta di retrodatazione del momento consumativo dei reati (sostengono che il reato fosse già consumato al momento della reimmatricolazione del veicolo il 27/07/2016) e connessa censura sulla mancata declaratoria di prescrizione; 3) contestazione del calcolo delle sospensioni dei termini di prescrizione (in particolare in relazione a rinvii per stato di detenzione dell'imputato e alla disciplina dell'art. 159 c.p.), con deduzione che i reati si sarebbero prescritti prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato la condotta non come mera circolazione o come sola reimmatricolazione, ma come comportamento che ha compromesso/dispersione della cosa soggetta a sequestro (reimmatricolazione con successiva immissione in circolazione), integrando quindi l'art. 334 c.p. Ha confermato altresi che il momento consumativo dei reati era collocabile in data anteriore e prossima al 22 febbraio 2017, data dell'accertamento della circolazione. Quanto alla prescrizione, la Cassazione ha ritenuto correttamente computate le sospensioni dei termini prescrizionali (anche per i rinvii dovuti a detenzione dell'imputato, con applicazione dell'art. 159 c.p.), e ha verificato che, anche tenendo conto delle sospensioni di rito, i reati non erano prescritti alla data della sentenza di appello. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a versare le somme indicate in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen.
Reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; la Corte conferma che la fattispecie è istantanea e si consuma con la prima condotta idonea ad ablare il bene dalla cautela reale. Le diverse modalità previste (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione) sono equivalenti e rileva il risultato sostanziale di sottrazione dalla cautela.
art. 349 cod. pen.
Violazione di sigilli: reato istantaneo ma reiterabile, in quanto il vincolo sulla res persiste e ogni nuova condotta contraria al precetto costituisce nuova violazione; nel caso si è ritenuto che la circolazione accertata il 22/02/2017 integrasse una violazione concretamente rilevante.
art. 213, comma 4, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
Disciplina un illecito amministrativo per la circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro; la Cassazione conferma che tale norma può essere speciale rispetto all'art. 334 c.p. limitatamente alla mera circolazione, ma non copre altre condotte come soppressione, distruzione o dispersione che integrano il reato penale.
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
Regola il computo della sospensione per legittimo impedimento dovuto a detenzione per altra causa: la sospensione va calcolata avendo riguardo al giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni. La Corte ha ritenuto correttamente applicata questa disciplina nel conteggio delle sospensioni prescrizionali.
art. 9, comma 1, Legge 24/11/1981 n. 689
Principio di specialita' tra sanzione amministrativa e fattispecie penale: richiamato per distinguere i casi in cui l'illecito amministrativo del Codice della Strada sia speciale rispetto al reato penale e quando invece il fatto penale eccede l'ambito dell'illecito amministrativo.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e quindi la declaratoria ex officio di cause di non punibilità in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La mera reimmatricolazione di un veicolo sottoposto a sequestro non determina automaticamente la consumazione del reato di sottrazione; per la sussistenza dell'art. 334 c.p. è necessario dimostrare che quella reimmatricolazione sia stata effettivamente funzionale alla dispersione o all'immissione in circolazione del bene, ovvero che ci sia stata una condotta idonea ad abolire il vincolo cautelare.
- Quando il fatto penale e la violazione amministrativa derivano dallo stesso fatto materiale, occorre valutare il principio di specialità: la norma amministrativa puo' essere speciale solo rispetto a condotte meramente coincidenti (es. sola circolazione), ma non quando il comportamento integri forme di soppressione, distruzione o dispersione della res.
- Per reati istantanei come l'art. 334 c.p. il giudice puo' legittimamente presumere, in mancanza di prova contraria, che il momento consumativo coincida con la data dell'accertamento; la difesa deve fornire elementi certi per retrodatare la consumazione.
- I rinvii processuali per legittimo impedimento dell'imputato (anche per detenzione per altra causa) determinano la sospensione dei termini di prescrizione secondo l'art. 159 c.p.: il periodo di sospensione va calcolato tenendo conto del giorno dell'impedimento aumentato di 60 giorni e le relative sospensioni valgono anche se non formalmente annotate a verbale.
- In sede di cassazione, l'inammissibilità manifesta dei ricorsi impedisce che la Corte enunci e dichiari cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; quindi il difensore deve curare la presentazione dei motivi in modo da evitare la declaratoria di inammissibilità.
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