Sentenza n. 1282/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’Ufficio centrale regionale del 29 ottobre 2025, nella parte relativa al conteggio dei voti della lista nelle circoscrizioni di Pisa e Massa-Carrara e alla proclamazione di un candidato di Massa-Carrara in luogo della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata elettorale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato le operazioni di scrutinio e di assegnazione dei seggi per il rinnovo del Consiglio regionale toscano, sostenendo che diversi errori di verbalizzazione e la dichiarazione di nullità di schede prive della corretta classificazione avessero sottratto almeno 210 voti alla lista Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Pisa. In particolare, ha dedotto: nella sezione n. 3 di Calci, l’omessa contabilizzazione di 11 schede recanti esclusivamente il voto di lista; nella sezione n. 6 di Casciana Terme, l’attribuzione di 10 voti anziché 86 per inversione con i voti di altra lista; nella sezione n. 61 di Pisa, l’omessa compilazione delle tabelle dei voti di lista; nonché l’erronea dichiarazione di nullità di 114 schede in 30 sezioni. Secondo la ricorrente, il recupero dei 210 voti avrebbe modificato il calcolo dei resti e comportato l’assegnazione alla circoscrizione di Pisa, anziché a quella di Massa-Carrara, del dodicesimo seggio spettante alla lista a livello regionale. Il controinteressato ha contestato la sufficienza e univocità delle tabelle di scrutinio, sostenuto una diversa consistenza dei voti di Massa-Carrara, dedotto l’irrilevanza di uno scarto di soli sette voti, prospettato dubbi di costituzionalità sul sistema di riparto e affermato che avrebbe dovuto essere riesaminato l’intero procedimento elettorale, anche con riferimento a Massa-Carrara.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva la produzione documentale depositata dalla ricorrente il 12 giugno 2026, oltre i termini dimidiati dell’art. 73 c.p.a., respingendo per tale ragione la richiesta di rinvio formulata dal controinteressato. Nel merito, ha disposto una verificazione presso la Prefettura di Pisa, limitata alle sezioni n. 3, n. 6 e n. 61 e al riesame delle schede dichiarate nulle. La verificazione ha accertato, sulla base delle corrispondenti e regolarmente sottoscritte tabelle di scrutinio, l’attribuibilità alla lista di 65 voti nella sezione n. 3, 86 nella n. 6 e 123 nella n. 61, confermando il recupero complessivo di 210 voti. Il TAR ha ritenuto non necessario il riconteggio materiale delle schede, poiché le tabelle rosse e nere fornivano un quadro chiaro, coerente e univoco, dimostrando che gli errori riguardavano la verbalizzazione e non l’individuazione dei voti espressi. Ha respinto l’obiezione relativa alla necessità di una soglia minima di scarto, affermando che anche un solo voto può determinare la prevalenza nell’assegnazione del seggio. Ha escluso che il sistema regionale di riparto fosse irragionevole o incostituzionale e ha ritenuto non ammissibile un riesame generale delle operazioni elettorali, poiché il giudizio elettorale resta delimitato dai fatti e dai motivi specificamente dedotti entro i termini decadenziali. Poiché i 210 voti aggiuntivi portano il resto di Pisa a superare quello di Massa-Carrara di sette voti, il TAR ha annullato parzialmente il verbale dell’Ufficio centrale regionale, ha corretto i risultati attribuendo i 210 voti alla lista nella circoscrizione di Pisa e ha disposto la sostituzione del candidato proclamato eletto per Massa-Carrara con la ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La produzione documentale effettuata oltre i termini processuali dimidiati è tardiva e non impone il rinvio dell’udienza per consentire alla controparte di controdedurre.
art. 22, commi 4 e 5, l.r. Toscana n. 51/2014
Disciplina il prospetto di assegnazione dei seggi alle liste provinciali, oggetto della correzione giudiziale in ragione del recupero dei voti non contabilizzati.
artt. 8, 22 e 23 l.r. Toscana n. 51/2014
Il meccanismo di riparto dei seggi tra livello regionale e circoscrizioni provinciali, fondato anche sul recupero dei resti, non è irragionevole per il solo fatto che uno scarto minimo di voti determini l’assegnazione del seggio a una circoscrizione anziché a un’altra.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, quando le tabelle di scrutinio corrispondenti e regolarmente sottoscritte forniscono un quadro chiaro e coerente dei voti espressi, l’accertamento può fondarsi su tali documenti senza procedere al riconteggio materiale delle schede; il riconteggio è necessario solo in presenza di dubbi o incertezze non risolvibili mediante la documentazione ufficiale.
- Nell’assegnazione dei seggi, anche uno scarto minimo, persino di un solo voto, è sufficiente a determinare la prevalenza di una lista o circoscrizione, non essendo prevista una soglia minima di voti utile a impedire l’effetto selettivo del meccanismo elettorale.
- Il giudizio elettorale amministrativo resta un processo di impugnazione delimitato dai fatti primari e secondari e dai motivi specificamente dedotti entro il termine di decadenza; il giudice non può estendere d’ufficio la cognizione all’intero procedimento elettorale né disporre un riesame generale di circoscrizioni o operazioni non contestate.
- Il sistema di riparto dei seggi tra base regionale e circoscrizioni provinciali non è irragionevole per il solo fatto che un seggio venga attribuito a una circoscrizione in luogo di un’altra sulla base di uno scarto ridotto, quando il meccanismo assicura il recupero dei resti e l’utilizzazione dei voti ottenuti nei diversi ambiti territoriali.
- La correzione giudiziale dei risultati elettorali è possibile quando la verificazione accerta errori di verbalizzazione o omissioni nella contabilizzazione dei voti e tali voti siano idonei a modificare concretamente il calcolo dei resti e l’assegnazione del seggio.
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