Cassazione Penale, Sentenza n. 28375/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato, quale liquidatore di una società consortile a r.l. poi fallita, condannato in primo grado e con sentenza d'appello confermata nel merito, salvo la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La contestazione ruotava attorno alla distrazione di euro 3.252.069,00 mediante operazioni contabili di compensazione/giroconto tra il credito della società fallita verso una consorziata e asseriti debiti della stessa società consortile verso quella consorziata, qualificati in contabilità come finanziamenti infruttiferi. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 521 c.p.p. per asserita difformità tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato condotte fraudolente ulteriori non contestate. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2615-ter c.c., dell'art. 223 l.fall. in relazione all'art. 216 l.fall. e vizio di motivazione/valutazione probatoria, affermando che i versamenti della consorziata alla società consortile erano contributi consortili o ribaltamenti di costi, non finanziamenti restituibili; quindi la loro estinzione per compensazione non avrebbe potuto integrare distrazione, mancando un obbligo restitutorio e una delibera di finanziamento, oltre a contestare la tenuta logica della ricostruzione contabile e l'uso delle risultanze di bilancio e consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le ulteriori circostanze richiamate dalla sentenza impugnata erano solo elementi di contorno e non una modifica del fatto contestato, rimasto ancorato alla distrazione dell'importo tramite compensazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva fornito una ricostruzione puntuale delle movimentazioni contabili e la condotta, posta in essere in stato di dissesto e in fase liquidatoria, integrava bancarotta fraudolenta per distrazione. La Cassazione ha inoltre osservato che, anche a voler qualificare i versamenti come contributi consortili ex art. 2615-ter c.c., ciò non avrebbe comunque giustificato una restituzione al socio consortile in presenza di irreversibile dissesto; al contrario, la tesi difensiva finiva per rafforzare la natura distrattiva dell'operazione. È stata così confermata la responsabilità penale già affermata nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La contestazione è rispettata quando la motivazione valorizza elementi di contorno o ulteriori rispetto alla condotta centrale, senza mutare il nucleo storico del fatto addebitato.
art. 223 l.fall.
Richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta commessa dall'amministratore/liquidatore di società fallita; la condotta è stata ricondotta all'ipotesi patrimoniale distrattiva.
art. 216, comma 1, n. 1, l.fall.
La distrazione può consistere anche in operazioni contabili di compensazione o apparente rimborso di finanziamenti, quando determinano svuotamento patrimoniale in danno dei creditori.
art. 2615-ter c.c.
I contributi consortili sono richiamati per affermare che, se le somme versate avessero natura di contributi, non sarebbe comunque configurabile un diritto alla restituzione; la restituzione in dissesto rafforza la distrazione.
art. 2497-quinquies c.c.
Citato per richiamare il principio di postergazione dei finanziamenti soci applicabile anche a tipi societari diversi da quelli espressamente menzionati, quando ricorrano i presupposti.
art. 2467 c.c.
È la norma sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, richiamata per escludere che un rimborso a socio in situazione di squilibrio finanziario sia neutro ai fini della bancarotta.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Usato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione indiziaria e la tenuta della ricostruzione probatoria.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 611 c.p.p.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può realizzarsi anche mediante operazioni contabili di compensazione o di giroconto che estinguono o riducono crediti della fallita senza una reale causa giustificativa, perché il patrimonio tutelato comprende anche le ragioni di credito.
- La verifica del carattere fraudolento della condotta può essere desunta da indici sintomatici quali lo stato di dissesto dell'impresa, la mancanza di ragionevolezza imprenditoriale dell'operazione, il nesso con società riconducibili al medesimo soggetto e l'effetto di svuotamento delle risorse a danno della massa creditoria.
- Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il richiamo, nella motivazione, di fatti ulteriori che fungano da contesto o da sfondo, quando il nucleo della condotta contestata resti identico e chiaramente riconoscibile.
- I contributi consortili ex art. 2615-ter c.c. non attribuiscono, di regola, un diritto alla restituzione; pertanto, la loro asserita restituzione in una situazione di dissesto non può essere usata per escludere la distrazione, soprattutto se l'operazione è in realtà una forma di sottrazione di attivo dalla società poi fallita.
- La tesi difensiva che invochi la natura consortile o il ribaltamento dei costi non vale a scriminare una condotta che, nella sostanza, trasferisca risorse dalla società prossima al fallimento a un soggetto a essa collegato, con pregiudizio della par condicio creditorum.
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