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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31343/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti aggravato ex artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore, deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non rientrava tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura sulla mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve non è stata ritenuta deducibile nel perimetro dei motivi ammessi, non trattandosi di contestazioni sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la declaratoria è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. ed è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito con patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti contestata nella forma ordinaria.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    aggravante contestata unitamente al reato base in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono tassative e non possono essere estese a doglianze diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una ipotesi meno grave non è scrutinabile in cassazione se non si innesta in uno dei motivi specificamente ammessi contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza formalità e applicare le conseguenze economiche di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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