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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40764/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'esecuzione forzata promossa sulla base di un'ordinanza di assegnazione emessa in una precedente procedura esecutiva contro l'INPS e nei confronti della banca quale terzo pignorato. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla banca, ritenendo che il precetto fosse stato notificato contestualmente all'ordinanza, senza attendere un congruo lasso di tempo. La creditrice aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché la causa era di valore inferiore a euro 1.000 e quindi soggetta al limite di appellabilità ex art. 339, comma 3, c.p.c.; in ogni caso, il giudice d'appello aveva anche rilevato che la banca aveva corrisposto una somma satisfattiva prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 339 c.p.c. e 1362 c.c., sostenendo che l'appello non era inammissibile poiché conteneva doglianze relative a plurime violazioni di norme processuali e sostanziali, che avrebbero integrato eccezioni al divieto di appello nelle cause di modico valore; ha richiamato, in particolare, gli artt. 101, 102, 112, 474, 479, 480 c.p.c. e 1181, 1175 c.c., sostenendo anche che la domanda doveva essere interpretata correttamente. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura, ritenendo il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché l'atto era costruito prevalentemente mediante riproduzione fotografica di atti processuali, senza un'esposizione sommaria, chiara e autonoma dei fatti di causa e delle questioni rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo violato il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. sull'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha valorizzato l'orientamento secondo cui il ricorso non può limitarsi a una pedissequa riproduzione o "spillatura" degli atti, ma deve contenere una narrazione sintetica e intelligibile dei fatti sostanziali e processuali, idonea a far comprendere immediatamente l'oggetto della controversia e il contenuto della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato come base dell'ordinanza di assegnazione posta a fondamento dell'esecuzione originaria.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal giudice d'appello per dichiarare inammissibile il gravame in una controversia di valore inferiore alla soglia prevista.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    richiamato per individuare il limite di valore al di sotto del quale l'appello è precluso salvo eccezioni.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "esposizione sommaria dei fatti di causa"

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione chiara ed esauriente, sia pure sommaria, dei fatti sostanziali e processuali, e non può essere sostituita dalla riproduzione integrale degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della domanda/atto di appello.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di titolo esecutivo e azione esecutiva.

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione del titolo e del precetto.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di atto di precetto.

  • art. 1181 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla satisfattività del pagamento e sull'adempimento.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della correttezza nell'esercizio del credito e nell'azione esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma autonoma e intelligibile dei fatti di causa, comprensiva degli aspetti sostanziali e processuali rilevanti; la mera riproduzione o assemblaggio degli atti di causa non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • L'inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti ricorre anche quando la narrazione è sostituita da una sequenza di documenti o atti integralmente trascritti, perché la Corte non può essere gravata dell'onere di selezionare i fatti decisivi all'interno del materiale processuale.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale, lo svolgimento del processo, le difese delle parti e le ragioni della decisione impugnata, senza dover ricostruire autonomamente il contesto.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione del requisito di autosufficienza e della chiara esposizione dei fatti comporta l'inammissibilità del ricorso a prescindere dalla possibile fondatezza nel merito delle censure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e, se dovuto per la data di proposizione, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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