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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10599/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP/giudice dell'esecuzione che, dopo la condanna definitiva del ricorrente per un secondo delitto (sentenza del 6/9/2019, irrevocabile il 9/11/2019), ha applicato la continuazione tra le due condanne e ha esteso alla seconda condanna la sospensione condizionale della pena già concessa con la sentenza del 18/5/2016. Il PM ha dedotto violazione di legge sostenendo che l'ordinanza avrebbe implicitamente accolto una richiesta di revoca della sospensione condizionale relativa alla prima condanna e che perciò sarebbe contraddittorio estendere poi la sospensione alla seconda condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo del ricorso si fondi su un presupposto di fatto inesistente: l'ordinanza impugnata non dispone la revoca della sospensione condizionale relativa alla prima condanna e tale revoca non discende automaticamente dall'iter logico della decisione. Inoltre la Corte ha rilevato che, nell'ambito dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva (ex art. 671 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione ha il potere di riconoscere la sospensione condizionale anche se il giudice di cognizione non l'aveva concessa. Pur osservando che, come fatto di merito, il giudice della cognizione della seconda condanna aveva escluso la sospensione (circostanza che potrebbe precluderne il riconoscimento), la Corte non ha potuto esaminare tale doglianza perché il ricorso non la aveva articolata e l'art. 609, comma 1, c.p.p. limita la cognizione della Corte ai motivi proposti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    L'articolo disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione può applicare gli effetti della continuazione e, nei limiti previsti, riconoscere la sospensione condizionale della pena anche quando il giudice di cognizione non l'aveva concessa.

  • art. 609, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi esposti nel ricorso: la Corte non può esaminare d'ufficio argomenti non dedotti dal ricorrente.

  • Sez. 1, Sentenza n. 46146 del 12/04/2018

    Giurisprudenza richiamata che afferma che l'espressa esclusione della sospensione condizionale da parte del giudice della cognizione può precludere il suo riconoscimento in sede esecutiva.

Massime di principio

  • L'applicazione della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere effetti (compresa, entro i limiti, la sospensione condizionale) anche se non riconosciuti dal giudice di cognizione.
  • Un ricorso in Cassazione deve proporre espressamente tutti i motivi che si intendono vedere esaminati: la Corte non può decidere su questioni non dedotte in ricorso (art. 609, comma 1, c.p.p.).
  • Se un'impugnazione si basa su un presupposto fattuale inesistente (ad es. l'assunto che un provvedimento abbia revocato qualcosa quando non è così), il ricorso può risultare inammissibile.
  • Quando si rileva apparente contraddizione in una ordinanza (es. contemporaneo riconoscimento ed esclusione della sospensione), è necessario verificare il dispositivo e la motivazione: non sempre un'apparente contraddizione implica revoca o vizio, specie in materia di esecuzione e continuità delle pene.
  • Se il giudice di cognizione ha espressamente escluso la sospensione condizionale, questo fatto costituisce una specifica ragione da dedurre in gravame per ottenere che la Corte la valuti; non può essere assunta d'ufficio dalla Corte di cassazione.

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