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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20907/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio tributario comunale ha richiesto alla società petrolifera il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per nove impianti di distribuzione nel Comune di Cremona, scomputando un importo che la contribuente assumeva già versato per l'anno 2015. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo, in sintesi, che: le insegne riferibili all'attività di vendita carburanti non superassero il limite dimensionale di esenzione; alcune scritte interne agli impianti fossero meri avvisi informativi non imponibili; i cartelli dei cosiddetti totem o monoliti non fossero tassabili perché obbligatori per legge; e che i versamenti effettuati nel 2015 non fossero stati correttamente considerati. La concessionaria ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'imposta pubblicitaria e sulle insegne di esercizio, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare unitariamente le superfici delle insegne presenti negli impianti, verificando anche se bar, negozio di ricambi e officina fossero in realtà nella disponibilità della contribuente; 2) violazione delle norme sugli avvisi e sulle comunicazioni al pubblico e sul limite dimensionale, deducendo che taluni mezzi pubblicitari avevano superfici superiori ai limiti di esenzione; 3) violazione delle norme sui mezzi pubblicitari, contestando l'esenzione riconosciuta ai cartelli inseriti nei monoliti/totem e sostenendo che andasse verificata la loro superficie complessiva; 4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la valutazione dei versamenti effettuati dalla contribuente e il riparto dell'onere probatorio. La resistente eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso e invoca giudicato interno ed esterno, ma la Corte disattende tali eccezioni. La Cassazione accoglie il primo motivo, accoglie parzialmente il secondo, accoglie il terzo, dichiara inammissibile il quarto e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese. I principi ricavabili sono che, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, occorre verificare in concreto se le insegne o i mezzi esposti siano riferibili ad attività diverse e nella disponibilità di soggetti diversi, poiché solo in tal caso le superfici possono essere considerate separatamente; che i messaggi meramente informativi privi di contenuto pubblicitario non sono imponibili, mentre gli adesivi o segni distintivi possono esserlo se obiettivamente idonei a promuovere il nome, l'attività o il prodotto oltre i limiti dimensionali previsti; e che, per i monoliti o totem, la tassazione dipende dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, con necessaria verifica del superamento della soglia normativa. Il motivo fondato sugli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. è invece inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità sollevati dalla contribuente. Nel merito ha accolto il primo motivo, ha accolto il secondo solo nei limiti in cui contestava l'esclusione dalla tassazione degli adesivi recanti il marchio, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il quarto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei punti accolti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la dedotta nullità della sentenza e la violazione di norme processuali e sostanziali.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    norma sull'esenzione/tassazione delle insegne di esercizio, da applicare previa verifica concreta delle superfici e della riferibilità delle insegne.

  • art. 2-bis, commi 5 e 6, d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. in L. 24 aprile 2002, n. 75

    definisce l'insegna di esercizio e stabilisce che, in caso di pluralità di insegne, l'esenzione opera nei limiti di superficie previsti e, oltre soglia, l'imposta è dovuta sull'intera superficie.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso

    individua il soggetto passivo nella disponibilità del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario.

  • art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato per distinguere tra messaggi pubblicitari e meri avvisi/comunicazioni al pubblico ai fini dell'imponibilità.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato nel quadro della disciplina dei mezzi imponibili e della qualificazione della comunicazione visiva.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    attribuisce rilevanza pubblicitaria alle comunicazioni al pubblico obiettivamente idonee a far conoscere nome, attività o prodotto di un'impresa, salvo i limiti dimensionali previsti.

  • art. 17, comma 1, lettera b), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato quale limite dimensionale per gli avvisi e le comunicazioni al pubblico; la sua applicazione dipende dalla superficie del mezzo.

  • art. 17, comma 1, lettera i), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato in relazione ai cartelli inseriti nei totem/monoliti, per i quali va verificato il superamento del limite di superficie.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta semplicemente l'apprezzamento delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del giudice di merito, che deve essere logica e adeguata ma non analitica rispetto a tutte le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che il giudice di merito può valutare discrezionalmente le prove e attribuire maggior forza ad alcune di esse.

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come base regolamentare per i comuni in materia di disciplina dell'esenzione.

Massime di principio

  • In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la qualificazione di un mezzo esposto come insegna di esercizio o come altro mezzo pubblicitario richiede un accertamento concreto della sua funzione, della sua collocazione e della soggettiva disponibilità del mezzo, non potendo essere risolta in astratto.
  • Quando in un medesimo luogo aperto al pubblico vi siano più insegne o comunicazioni, la verifica della soglia di esenzione va compiuta distinguendo tra attività effettivamente diverse e attività riconducibili al medesimo soggetto; se il giudice omette di verificare la reale disponibilità del mezzo, la decisione incorre in violazione di legge.
  • Le comunicazioni prive di contenuto pubblicitario e aventi funzione meramente informativa o segnaletica non integrano il presupposto dell'imposta; viceversa, il segno distintivo o il marchio è imponibile se, per luogo, struttura o modalità di esposizione, è obiettivamente idoneo a promuovere l'impresa verso un pubblico indeterminato.
  • Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, la tassazione dipende dal superamento del limite di superficie previsto dalla legge, sicché il giudice deve verificare la concreta estensione del supporto pubblicitario e non può fondare l'esenzione su una qualificazione meramente formale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice sbaglia il riparto dell'onere probatorio, non quando si contesta la mera valutazione delle prove; analogamente, il vizio ex art. 115 c.p.c. non può essere dedotto per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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