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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. 19846 del 02.09.2024, trasmesso a mezzo pec in data 03.09.2024, avente ad oggetto il diniego della domanda di nuova assegnazione di superficie rivendicabile di Denominazione d’Origine “Rosso di Montalcino”, presentata sul S.I. ARTEA in data 27.06.2024, prot. ARTEA n. SCDS7606967; - per quanto di ragione, dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 12534 del 07.06.2024 del “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, laddove, al punto 3.3, qualifica la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia come requisito di ammissibilità; - ove occorrere possa, del decreto n. 19847 del 03.09.2024, pubblicato sul BURT N. 37 dell’11.9.2024, contenente “Assegnazione di nuova superficie rivendicabile - Approvazione elenco dei beneficiari ammissibili e parzialmente ammissibili”, per illegittimità derivata; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di nuova assegnazione di superficie rivendicabile per la DOC Rosso di Montalcino, nonché, per quanto occorrente, la previsione dell’avviso che qualificava la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia come requisito di ammissibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, piccolo imprenditore agricolo con vigneto impiantato nel 2022, aveva presentato domanda per ottenere almeno un ettaro di nuova superficie rivendicabile per la DOC Rosso di Montalcino. La domanda è stata respinta perché, alla data della presentazione, non risultavano presentate le dichiarazioni di produzione e vendemmia relative alla campagna 2023. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni, riferite a una produzione pari a zero per un vigneto di recente impianto e privo di superficie rivendicabile, rappresentassero un dato già ricavabile dal fascicolo aziendale; la loro omissione sarebbe stata meramente formale e sanabile mediante soccorso istruttorio o mediante le osservazioni al preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità dell’avviso, sostenendo che l’Allegato A alla DGR n. 621/2024 individuasse tassativamente i requisiti di ammissibilità e che le dichiarazioni di produzione e vendemmia avessero soltanto funzione di comprova e verifica dei dati necessari al calcolo della superficie assegnabile. In subordine, ha dedotto che l’avviso avesse introdotto un requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla Giunta regionale. La Regione ha sostenuto che le dichiarazioni non fossero sostituibili con i dati del fascicolo aziendale, poiché contengono i quantitativi effettivamente prodotti e assolvono a una funzione di tracciabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisivo il tenore letterale dell’art. 3.3 dell’avviso, che prescriveva espressamente, come requisito di ammissibilità, la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia relative alla vendemmia 2023, anche nel caso di produzione pari a zero e anche per vigneti non produttivi perché di recente impianto. Poiché il bando richiedeva la dichiarazione in quanto tale, non era sufficiente che il relativo contenuto fosse ricavabile dal fascicolo aziendale o che la produzione fosse necessariamente pari a zero. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato un giustificato motivo per la mancata presentazione tempestiva. Quanto al secondo motivo, il TAR ha interpretato congiuntamente i punti I e II dell’Allegato A alla DGR n. 621/2024: il punto I individuava beneficiari e condizioni riferite a vigneti e autorizzazioni, ma non stabiliva che quelli fossero gli unici requisiti di ammissibilità; il punto II, n. 7, prevedeva invece chiaramente che il richiedente dovesse aver presentato le dichiarazioni. L’avviso, pertanto, non aveva introdotto illegittimamente un requisito nuovo, ma aveva dato attuazione alla disciplina regionale richiamando anche l’obbligo dichiarativo previsto dalla normativa ministeriale, inclusi i casi di produzione pari a zero. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e la Regione Toscana; nulla è stato disposto nei confronti degli altri soggetti non costituiti.

Norme richiamate

  • regolamento (UE) n. 1308/2013

    Rilevante nel quadro normativo del sistema delle autorizzazioni per gli impianti e reimpianti viticoli e della gestione del potenziale produttivo viticolo.

  • l. n. 238/2016

    Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; nel testo è richiamata, in particolare, per lo schedario viticolo e per gli obblighi dichiarativi.

  • art. 8 l. n. 238/2016

    Attribuisce alle Regioni la gestione dello schedario viticolo secondo le modalità indicate nel testo.

  • art. 37 l. n. 238/2016

    Richiamato quale base dell’obbligo annuale di presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia per i conduttori di vigneti iscritti allo schedario viticolo che intendono rivendicare produzioni a DO o IG.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato al ricorrente nel procedimento amministrativo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente quale fondamento del dovere di collaborazione e del soccorso istruttorio; il motivo non è stato accolto.

  • artt. 31 e 33 regolamento delegato (UE) 2018/273

    I produttori ... presentano ogni anno una dichiarazione di produzione ...; gli Stati membri possono richiedere ... una dichiarazione di vendemmia.

    Prevedono le dichiarazioni di produzione e vendemmia relative alla campagna viticola; l’avviso le ha richieste come requisito di ammissibilità.

  • art. 3, comma 5, d.m. n. 5811 del 26 ottobre 2015

    Richiamato dall’avviso per confermare l’obbligo di presentare la dichiarazione anche quando la produzione sia pari a zero o il vigneto sia di recente impianto.

  • art. 4, comma 5, d.m. n. 7701 del 18 luglio 2018

    Indicato dal TAR quale conferma del permanere dell’obbligo dichiarativo anche per produzioni pari a zero.

  • art. 8, comma 2, l.r. Toscana n. 73/2017

    La Giunta regionale ... può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato.

    Costituisce la base regionale del potere di disciplinare la superficie rivendicabile e i criteri per la sua assegnazione.

  • DGR Toscana n. 59/2023

    Disciplina, al punto 17.2 dell’Allegato A, la rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e i criteri delle nuove assegnazioni.

  • DGR Toscana n. 621/2024

    Approva i criteri per l’assegnazione della nuova superficie rivendicabile destinata alla DOC Rosso di Montalcino; il TAR ne interpreta congiuntamente i punti I e II.

  • punto 3.3 dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 12534 del 7 giugno 2024

    La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto.

    Prevede espressamente la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia come requisito di ammissibilità, anche in caso di produzione nulla o vigneto di recente impianto.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico qualifica espressamente la presentazione di una determinata dichiarazione come requisito di ammissibilità e precisa che essa deve essere prodotta anche in caso di produzione pari a zero, l’interessato non può sostituire la dichiarazione con dati ricavabili da altri documenti o con la mera dimostrazione dell’inesistenza di produzione.
  • La circostanza che il contenuto di una dichiarazione sia oggettivamente ricavabile dal fascicolo aziendale non elimina l’obbligo di presentarla quando la lex specialis richiede la dichiarazione in quanto tale, anche per esigenze di tracciabilità.
  • Nell’interpretazione di un avviso attuativo, i requisiti di ammissibilità non sono necessariamente limitati a quelli elencati in una singola sezione dell’atto presupposto: occorre considerare unitariamente tutte le disposizioni dell’allegato, comprese quelle che, in una diversa sezione, impongono al richiedente la presentazione di specifici documenti.
  • Il soccorso istruttorio non consente di superare la mancata tempestiva presentazione di un documento che la lex specialis abbia configurato come requisito sostanziale di ammissibilità, anziché come mera irregolarità documentale.
  • La chiarezza della prescrizione della lex specialis e la mancata indicazione di un giustificato motivo per l’omessa presentazione tempestiva della dichiarazione legittimano il diniego della domanda, anche quando la dichiarazione tardivamente prodotta attesti una produzione pari a zero.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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