Cassazione Civile, Ordinanza n. 28342/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio la propria ex segretaria, sostenendo di essere creditore della somma di euro 19.418,72 per due versamenti effettuati nel novembre 2001 e nel febbraio 2002 sul conto corrente intestato alla convenuta, qualificati come prestiti da restituire. La convenuta aveva replicato che quel conto era sempre stato utilizzato dall'attore per la gestione dello studio. In primo grado la domanda era stata respinta dopo l'assunzione di un giuramento decisorio deferito dall'attore, ritenuto idoneo ad accertare che il conto fosse usato dall'attore per prelievi e movimenti personali, con esclusione del mutuo; era stata inoltre dichiarata tardiva la domanda di ripetizione d'indebito formulata solo in precisazione delle conclusioni. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) motivazione apparente sulla legittimità dell'esclusione di un secondo capitolo di giuramento decisorio; 2) motivazione apparente sulla mancata ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto e di un ulteriore capitolo di giuramento; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2738 c.c. con argomentazioni ritenute incomprensibili; 4) censura per non avere ammesso prima del giuramento l'istanza ex art. 210 c.p.c.; 5) falsa applicazione dell'art. 1813 c.c., sostenendo che, escluso il mutuo, la Corte avrebbe fatto riferimento a una figura giuridica inesistente; 6) e 7) violazione degli artt. 183 c.p.c., 1813 c.c. e 2033 c.c. per la tardività della domanda di ripetizione d'indebito e per l'assunta possibilità di proporla solo dopo il giuramento; 8) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova in danno della convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte d'appello aveva spiegato in modo esauriente che il secondo capitolo di giuramento decisorio era privo di contenuto decisorio, dato che il giuramento già prestato dalla convenuta aveva accertato con efficacia di prova legale che l'attore usava il conto per fini propri, escludendo così l'esistenza di un contratto di mutuo. Conseguentemente, era corretta la mancata ammissione dell'istanza di esibizione, perché diretta a contrastare un accertamento già coperto da prova legale. È stata inoltre ritenuta tardiva la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., poiché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e non tempestivamente, neppure in via subordinata. Il rilievo sull'onere della prova è stato respinto perché, una volta prestato il giuramento decisorio, la domanda di restituzione fondata sul mutuo non poteva essere accolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato nelle censure sulla motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d'appello era sufficientemente argomentata.
art. 134 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, ritenuto infondato.
art. 111 Cost.
Evocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte ha negato l'apparenza della motivazione.
art. 12, comma 2, preleggi
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla prova; la Corte ha ritenuto infondate le censure alla luce dell'efficacia del giuramento decisorio.
art. 210 c.p.c.
L'istanza di esibizione è stata ritenuta correttamente respinta perché incompatibile con un accertamento già formato mediante prova legale.
art. 2738 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata reputata non intellegibile e comunque infondata.
art. 2938 c.c.
Citato nel quarto motivo; la censura è stata respinta senza riconoscere alcuna violazione rilevante.
art. 1813 c.c.
Richiamato per contestare l'esclusione del mutuo; la Corte ha osservato che, escluso il titolo del mutuo tramite giuramento, la domanda di restituzione non poteva essere accolta.
art. 2033 c.c.
La domanda di ripetizione d'indebito è stata considerata tardiva perché introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per la tempestività delle domande e delle difese; la Corte ha confermato la tardività della domanda ex art. 2033 c.c.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta, poiché l'esito della causa dipendeva dal giuramento decisorio deferito dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giuramento decisorio, una volta validamente prestato, ha efficacia di prova legale e può precludere l'accoglimento di ulteriori istanze istruttorie incompatibili con l'accertamento ormai formato.
- Se il giudice accerta con prova legale l'inesistenza del titolo dedotto a fondamento della domanda principale, la pretesa restitutoria deve essere rigettata.
- La domanda subordinata di ripetizione d'indebito deve essere proposta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado; se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, può essere dichiarata tardiva.
- La censura sull'onere della prova non può superare l'efficacia vincolante del giuramento decisorio deferito dalla stessa parte che poi contesta l'esito della lite.
- Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza d'appello che spieghi in modo coerente le ragioni della irrilevanza di ulteriori capitoli di prova o di ulteriori richieste istruttorie.
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