Sentenza n. 5216/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rispetto al lotto 2 in contestazione, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l'operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell'inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura; - del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l'esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest'ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RTI CNS-SDS e al secondo posto il Consorzio Leonardo, nonché della tabella sui punteggi allegata; - della nuova graduatoria di gara redatta all'esito della nuova valutazione dell'offerta del RTI CNS nella parte in cui vede il RTI CNS e il Consorzio Leonardo posti al primo e al secondo posto; - ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RTI CNS-SDS; - ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell'RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RTI CNS-SDS il 22/12/2022; - di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all'ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l'esclusione; - delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l'ammissione in gara del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo e non l'esclusione delle stesse; - ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell'11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022; - del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell'11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI CNS-SDS; - dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l'omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all'offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria; - del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS; - di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo; - degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RTI CNS-SDS; - del silenzio/rifiuto serbato rispetto all'istanza di accesso agli atti del 17/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\4\2025: rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche - del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace" (doc. 52); - della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RTI CNS- SDS e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\12\2025: nonché sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti, - della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (docc. 59 e 60); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (docc. 61 e 62); - del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e del silenzio inadempimento all’ordinanza del TAR; - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace" (doc. 52); - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della nota E0032522 del 13/1/2025 e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura stipulati nelle more del giudizio; nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a. per l’annullamento dell’ostensione parziale dei documenti trasmessi dalla Stazione appaltante il 28/10/2025 e/o per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 16822/2025 del 29/9/2025, non impugnata, con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente e/o declaratoria di inadempimento integrale all’ordinanza, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa. nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione al RTI CNS-SDS, conseguente rivalutazione dell'offerta tecnica, verifiche dei requisiti e atti successivi relativi al lotto contestato, nonché parziale ostensione documentale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente terza classificata, ha impugnato la nuova aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in favore del RTI CNS-SDS dopo le sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato l'originaria aggiudicazione limitatamente alla valutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, disponendo la riedizione del potere valutativo su tale profilo. Ha dedotto, in primo luogo, che la Regione avrebbe dovuto rinnovare anche la verifica di anomalia dell'offerta e quella relativa ai costi della manodopera e ai minimi retributivi. Ha inoltre contestato la posizione dell'aggiudicatario, sostenendo l'irregolarità contributiva di una consorziata esecutrice, la sussistenza di gravi illeciti professionali, l'omessa o reticente dichiarazione di fatti rilevanti e l'inadeguatezza delle verifiche svolte dal RUP. Sono state formulate censure anche contro il Consorzio Leonardo, secondo classificato, con riferimento all'incongruità dell'offerta e ai costi della manodopera. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale del RUP del 26 febbraio 2025, la comunicazione del 6 marzo 2025 sull'efficacia dell'aggiudicazione, gli atti delle verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e la parziale ostensione documentale, chiedendo anche l'accesso integrale, l'ottemperanza all'ordinanza istruttoria e il subentro o l'aggiudicazione in proprio favore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, terza classificata, avrebbe interesse a contestare la posizione dell'aggiudicatario soltanto se fossero fondate anche le censure contro il secondo classificato, salvo un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Nel caso concreto, le censure contro il Consorzio Leonardo erano già state respinte con pronunce passate in giudicato; pertanto le doglianze rivolte contro la prima classificata non potevano procurare alla ricorrente una concreta utilità e risultavano inammissibili per carenza di interesse. Il ricorso era inoltre inammissibile, quanto alle contestazioni sull'anomalia dell'offerta e sui costi della manodopera, perché tali questioni erano già state esaminate e definite dalle precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Quelle relative alla regolarità contributiva e agli ulteriori requisiti ex art. 80 sono state dichiarate improcedibili nella parte in cui l'Amministrazione aveva successivamente svolto le verifiche richieste. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha ritenuti comunque infondati. Il DURC positivo, quale certificazione proveniente dall'autorità competente, attestava la regolarità contributiva della consorziata esecutrice e vincolava la stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti. Le valutazioni del RUP sulle penali applicate in precedenti contratti sono state ritenute non manifestamente illogiche, avendo considerato il diverso oggetto dei contratti, la diversa natura degli inadempimenti, l'ascrivibilità di una vicenda alla consorziata esecutrice, la pendenza del giudizio e le misure correttive. Anche la valutazione delle vicende penali e delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante e non risultava manifestamente irragionevole: le vicende erano archiviate o ancora nella fase delle indagini preliminari e non emergevano elementi sufficienti a compromettere l'affidabilità professionale. L'omissione dichiarativa, inoltre, non comporta automatica esclusione se non riguarda informazioni imposte dalla legge o dalla lex specialis e concretamente incidenti sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore della Regione Lazio e in euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore di CNS.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …
La valutazione dei gravi illeciti professionali e dell'affidabilità dell'operatore è rimessa alla stazione appaltante e non comporta automatismi espulsivi, salvo che emergano elementi adeguati e concretamente idonei a compromettere l'integrità o l'affidabilità.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La regolarità contributiva può essere comprovata dal DURC positivo, che si impone alla stazione appaltante quale certificazione dell'autorità competente e la esonera da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti.
art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. 50/2016
L'omissione o la reticenza informativa rilevano solo in presenza di un obbligo dichiarativo previsto dalla legge o dalla lex specialis e riguardante fatti evidentemente incidenti sull'integrità o affidabilità; la fattispecie di cui alla lett. f-bis) riguarda dichiarazioni obiettivamente false, non la mera omissione o reticenza.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di anomalia già svolta e ritenuta legittima dal giudicato non deve essere rinnovata quando il giudice abbia disposto la riedizione del potere soltanto su uno specifico criterio di valutazione dell'offerta.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso può essere proposta nell'ambito del giudizio, ma la decisione sulla relativa ostensione non travolge le statuizioni di merito sulla legittimità dell'aggiudicazione.
art. 112 c.p.a.
L'ottemperanza presuppone un obbligo conformativo definito dal giudicato o dal provvedimento giudiziale; la mera contestazione dell'ampiezza dell'ostensione non determina, in assenza di inadempimento accertato, l'accoglimento della domanda.
Massime di principio
- Il terzo classificato ha interesse a contestare l'aggiudicazione in favore del primo classificato solo se risultano fondate anche le censure contro il secondo classificato, salvo che sia dimostrato uno specifico interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera gara.
- Quando il giudicato dispone la riedizione del potere limitatamente a uno specifico criterio di valutazione dell'offerta, la stazione appaltante deve rinnovare soltanto quella fase, restando coperte dal giudicato le ulteriori fasi già esaminate e ritenute legittime, compresa la verifica di anomalia.
- Il DURC positivo, rilasciato dall'autorità competente, costituisce certificazione vincolante per la stazione appaltante quanto alla regolarità contributiva e la esonera da ulteriori accertamenti sui medesimi periodi e fatti, salvo specifiche ragioni giuridiche che ne mettano in discussione l'efficacia certificativa.
- La mera omissione o reticenza nella dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti non determina automaticamente l'esclusione dalla gara: occorre che l'informazione sia oggetto di un obbligo dichiarativo previsto dalla legge o dalla lex specialis e sia concretamente idonea a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore; la falsità obiettiva e la reticenza sono fattispecie distinte.
- Il giudizio della stazione appaltante sui gravi illeciti professionali è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o contraddittorietà della valutazione.
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