Cassazione Penale, Sentenza n. 04705/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ex art. 493-ter cod. pen. (utilizzo indebito di carta di pagamento) sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo. La difesa ha dedotto che la Di Guida non era consapevole della provenienza illecita della carta consegnatale da Zevolo e che la sua condotta sarebbe scriminata dall'esimente putativa del consenso dell'avente diritto (artt. 50 e 59 cod. pen.). Ha poi censurato la valutazione probatoria delle immagini di videosorveglianza e la motivazione della Corte territoriale, evidenziando presunte contraddizioni rispetto alla sentenza di primo grado e ai frame che mostrerebbero una persona di sesso maschile come autore di alcune operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della scriminante putativa non fosse devoluta in appello e quindi non deducibile in cassazione; inoltre tale profilo era manifestamente infondato perché la scriminante del consenso dell'avente diritto non opera normalmente per il reato di indebita utilizzazione di carte (tutelando anche la sicurezza delle transazioni come interesse collettivo) e un presunto consenso di chi non è titolare non è valido. La Corte ha spiegato che non è consentita in questa sede una riesamina libera delle prove salvo casi di manifesta illogicità o travisamento, e ha richiamato l'ammissione dell'imputata di aver utilizzato la carta e le circostanze fattuali (molteplici acquisti ravvicinati immediatamente dopo l'impossessamento da parte di Zevolo) come fondamento della conclusione sulla consapevolezza dell'illiceità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma che punisce l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento altrui. La Corte rinvia a questa fattispecie come base della condanna.
art. 50 cod. pen.
Scriminante del consenso dell'avente diritto: la Corte afferma che per il reato ex art. 493-ter l'autorizzazione rileva solo se è manifestamente apprezzabile che il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del titolare; in generale la scriminante non opera per tutelare anche la sicurezza delle transazioni.
art. 59 cod. pen.
Errore sulla scriminante (putativa): la Corte osserva che un consenso ipotetico prestato da chi non è titolare non è valido e che l'erronea supposizione sarebbe, se presente, un errore di diritto irrilevante ex art. 5 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto parte del motivo non consentito (non dedotto in appello) e il resto manifestamente infondato o aspecifico.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese del procedimento per ricorso inammissibile: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 5 cod. pen.
Richiamato nella sentenza come principio di irrilevanza dell'errore di diritto; la Corte usa tale principio per escludere rilevanza a un presunto errore circa la validità del consenso non proveniente dal titolare.
Massime di principio
- In reati di indebita utilizzazione di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.) la scriminante del consenso dell'avente diritto è eccezionale: il giudice valuta se sia manifestamente apprezzabile che il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del titolare; in assenza di ciò la scriminante non opera.
- Un consenso attribuito a una persona che non è il titolare della carta non è valido e la sua supposizione configura, in linea di principio, un errore di diritto, quindi irrilevante per escludere il dolo.
- In Cassazione non è ammessa una libera rivalutazione delle prove. Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili salvo che ricorrano vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
- Motivi di ricorso non svolti in sede di appello possono essere considerati non devoluti e quindi non utilizzabili in cassazione: è importante sollevare tempestivamente le questioni processuali e sostanziali già nei gradi precedenti.
- Ammissioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio sono elementi probatori rilevanti e possono rendere superflua la prova di riconoscimento fornita da altri testi.
- Circostanze fattuali come ripetuti acquisti ravvicinati e immediatamente successivi all'impossessamento della carta possono costituire indizi della consapevolezza dell'illiceità dell'uso.
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