Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11729/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento proposta da un geologo nei confronti dello studio associato per l’attività di collaborazione professionale svolta nel periodo 2004-2007. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e condannato lo studio al pagamento di una somma. La corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la qualificazione della controversia come rientrante nella competenza del giudice del lavoro, la legittimazione passiva dello studio associato e la valutazione delle prove circa la continuità e lo svolgimento della collaborazione. In cassazione lo studio ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza e del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la causa non appartenesse alla competenza del giudice del lavoro e che la disciplina del lavoro a progetto fosse stata richiamata erroneamente; 2) falsa applicazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. e violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando la qualificazione del rapporto come parasubordinato e l’apprezzamento probatorio; 3) violazione dell’art. 81 c.p.c. per avere riconosciuto la legittimazione passiva dello studio nonostante una sua diversa composizione soggettiva rispetto a quello con cui il rapporto era sorto; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’applicazione del principio di non contestazione a fatti che, secondo il ricorrente, riguardavano soggetti estranei allo studio convenuto; 5) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per la valutazione delle deposizioni testimoniali e per l’affermazione della prova delle attività svolte dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non indicassero correttamente norme sulla competenza e, comunque, proponessero questioni di merito e di valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale sulla continuità del rapporto con lo studio, in presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non censurava un vizio di motivazione ma proponeva una diversa lettura della non contestazione. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la doglianza sull’art. 116 c.p.c. si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali e quella sull’art. 2697 c.c. non denunciava una vera inversione dell’onere probatorio, ma contestava l’esito dell’apprezzamento istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma scritta del lavoro a progetto, ma ritenuto dalla Corte estraneo alla questione di competenza per materia.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riconduzione del rapporto alla disciplina del lavoro parasubordinato; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente alla questione di competenza.

  • art. 409 c.p.c.

    È richiamato come norma che qualifica controversie di lavoro parasubordinato, ma la Corte osserva che non è una norma sulla competenza in senso tecnico e che i rilievi del ricorrente erano non pertinenti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello loro riconosciuto dalla legge o dichiara di valutarle secondo prudente apprezzamento quando sono invece soggette a prova legale; non è ammessa la mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    L’apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale; non basta proporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione passiva dello studio associato, ma la doglianza è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare questioni di competenza; la Corte osserva che i motivi non individuavano le norme sulla competenza asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato in cassazione sui fatti e sulla motivazione è circoscritto ai rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora denunciabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla competenza è inammissibile se non indica specificamente le norme sulla competenza che si assumono violate e se, in realtà, mira a contestare la qualificazione del rapporto o l’apprezzamento dei fatti.
  • Le norme sostanziali o speciali sul tipo di rapporto dedotto non possono essere invocate come se fossero norme sulla competenza, quando il thema decidendum riguarda solo il riparto interno delle controversie.
  • La contestazione della legittimazione passiva, quando implica la diversa ricostruzione di fatti già accertati dai giudici di merito, non è scrutinabile in cassazione se il ricorso mira soltanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non sussiste per il solo dissenso sulla valutazione della non contestazione; occorre dedurre un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica erroneamente la regola di valutazione; non consente una rivalutazione del merito delle deposizioni testimoniali.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice ripartisce erroneamente l’onere probatorio tra le parti, non quando si contesta l’esito dell’apprezzamento delle prove raccolte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.