Cassazione Penale, Sentenza n. 07074/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari con due motivi principali: 1) violazione di legge e immutazione del fatto per avere il Tribunale ritenuto applicabile la fattispecie della sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa (art. 40-bis e aggravante 40-ter D.lgs. 504/1995) in luogo della contestata fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024), con la censura di travalicamento del potere di semplice riqualificazione e violazione degli artt. 178-179 c.p.p.; 2) violazione di legge e insufficienza di motivazione circa la sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. a e c c.p.p.) e la proporzionalità/adeguatezza della misura (art. 275 c.p.p.), per mancata considerazione della personalità e delle condizioni di vita dell'indagato, mancanza di elementi concreti sul pericolo di inquinamento probatorio e mancata esplorazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dal giudice del riesame: la ricostruita triangolazione intraUE (Polonia/Italia/Romania), la natura dei prodotti unionali e gli elementi indiziari raccolti consentivano di inquadrare la condotta nella disciplina delle accise (art. 40-bis/40-ter d.lgs. 504/1995) senza alterare il fatto materiale contestato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura: la motivazione del Tribunale, fondata su un compendio indiziario (capannone organizzato, macchinari, jammer, rivelatore di segnali, somme occultate, telefoni non sbloccati, passaggi ripetuti, segnalazioni di tentativi di asporto dei macchinari), era adeguata allo standard cautelare. La Corte ha escluso la conferma del pericolo di inquinamento probatorio come necessario, ma ha ritenuto sussistente e attuale il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c c.p.p.) e proporzionata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonché giustificata la negazione dell'autorizzazione ad uscire per lavoro. Esito: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141
riscrive la disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati e coordina la materia con il T.U. accise
la riforma ha ricondotto alcune fattispecie nell'ambito del regime delle accise; la Corte ha utilizzato il nuovo quadro normativo per legittimare la riqualificazione
Art. 84 D.Lgs. 141/2024
contrabbando di tabacchi lavorati per quantitativi superiori a 15 kg convenzionali
fattispecie doganale punente la detenzione/introduzione nel territorio di TLE di contrabbando; il Tribunale ha ritenuto che il caso non rientrasse nella sua disciplina per la provenienza unionale
Artt. 40-bis e 40-ter D.Lgs. 504/1995 (T.U. Accise)
sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati; aggravanti comprese quelle connesse a reati contro la fede pubblica
norma residuale rispetto al contrabbando doganale, applicabile a produzione e movimentazione intraUE soggette ad accisa; la Corte ha ritenuto coerente l'inquadramento dei fatti in questa fattispecie
Artt. 178-179 Codice di procedura penale
nullita' degli atti quando il giudice non si attenga ai limiti dell'imputazione o muti il fatto
la Corte ha escluso che si sia verificata immutazione del fatto, ritenendo la riqualificazione legittima e fondata sugli stessi elementi materiali
Artt. 274, 275 e 284 Codice di procedura penale
presupposti delle misure cautelari (lett. a e c dell'art. 274), principio di adeguatezza e minor sacrificio (art. 275) e disciplina delle autorizzazioni per lavoro (art. 284)
la Corte ha valutato l'esistenza del pericolo di reiterazione e l'insussistenza del necessario pericolo di inquinamento probatorio; ha ritenuto proporzionata la misura e giustificato il diniego delle autorizzazioni lavorative alla luce delle specifiche circostanze
Direttiva 2011/64/UE
disciplina della struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavorati
fornisce cornice unionale sulla materia delle accise, utile a distinguere profili daziari da profili di accisa nella qualificazione delle condotte
Art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
diritto alla liberta' e sicurezza, condizioni per le privazioni di liberta'
richiamato per il principio di proporzionalita' delle misure restrittive; la Corte ha verificato che la custodia domiciliare con braccialetto costituisce deprivazione di liberta' giustificata da ragioni pertinenti e sufficienti
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice del riesame puo' modificare la qualificazione giuridica del fatto, purche il nucleo materiale dell'accaduto rimanga invariato e la nuova qualificazione sia sorretta dagli stessi elementi di fatto posti a base della misura
- La nuova disciplina del contrabbando e delle accise post riforma puo' giustificare una riclassificazione verso fattispecie dell'ambito accise quando emerga una triangolazione intraUE o produzione/movimentazione di prodotti unionali
- Per il pericolo di reiterazione non e' richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva: e' sufficiente una prognosi fondata sulle modalita' della condotta, sul contesto organizzativo e su elementi oggettivi che rendano probabile la ripetizione
- Il pericolo di inquinamento probatorio richiede indici concreti e attuali; dopo un sequestro clamoroso la necessità puo' essere meno persuasiva, salvo elementi di interferenza attuale con le prove
- Nella scelta della misura il principio del minor sacrificio impone di valutare misure meno afflittive, ma la presenza di elementi che favoriscono la reiterazione puo' legittimare misure detentive anche attenuate come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
- La situazione personale dell'indagato (incensuratezza, lavoro, radicamento) va considerata ma non esclude automaticamente il pericolo cautelare quando le modalita' del fatto e il contesto indicano pericolosita' attuale
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