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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13983/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva confermato la condanna per minaccia. Con il primo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha lamentato l'inosservanza dell'art. 612 c.p., assumendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la Corte rileva che tale censura, per come formulata, si risolveva in una richiesta di riesame del merito e in un vizio motivazionale non consentito nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, oltre a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza specifica critica alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'art. 131-bis c.p. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, richiamando il principio delle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a censurare il merito e la motivazione della sentenza, profilo non proponibile nel giudizio di legittimità per tali reati, nonché perché meramente reiterativo di doglianze già respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la censura sull'insussistenza degli elementi costitutivi è stata ritenuta inammissibile perché formulata come vizio motivazionale e perché riproponeva questioni già disattese dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamo alla fattispecie di minaccia, quale reato oggetto della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
  • Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione non può tradursi in una censura di mero vizio motivazionale o in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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