Cassazione Penale, Sentenza n. 9926/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero preso a fondamento soltanto il presunto stato di insolvenza quale prova del raggiro e che, in realtà, il fatto contestato sarebbe un mero inadempimento contrattuale privo di dolo truffaldino. Ha chiesto l'annullamento della condanna per truffa continuata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e per un sindacato inammissibile sulle valutazioni di merito. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza del dolo iniziale, fondandosi su dichiarazioni coerenti della persona offesa e di testimoni e sulle modalità e successione delle richieste di denaro e delle false rassicurazioni. Conseguentemente la Cassazione ha confermato implicitamente l'esito favorevole alla sentenza di merito, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in sentenza di merito; importo specificato in dispositivo parzialmente riportato nel testo).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma sulla truffa è stata interpretata richiedendo la prova del dolo iniziale con artifici e raggiri che abbiano determinato l'induzione in errore e l'esborso della vittima; nei contratti ad esecuzione istantanea la condotta decettiva successiva alla stipula è irrilevante salvo che essa determini un'ulteriore attività giuridica (es. nuovi pagamenti) che non sarebbe stata compiuta senza l'inganno.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e per irrogare l'ammenda in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 94, comma 2, decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamate in relazione alla procedura: il ricorso è stato trattato per iscritto in Cassazione ai sensi delle norme emergenziali/di organizzazione processuale applicabili, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
Massime di principio
- Per configurare il reato di truffa è necessario accertare il dolo iniziale: artifici o raggiri devono aver preceduto e determinato l'induzione in errore e l'esborso della vittima.
- La mera insolvenza o il semplice inadempimento contrattuale non integrano automaticamente la truffa; occorre dimostrare elementi probatori del comportamento ingannevole e della volontà fraudolenta.
- In contratti ad esecuzione istantanea, la condotta ingannevole posta in essere solo dopo la stipula è penalmente irrilevante, salvo quando essa determini ulteriori atti della vittima (es. pagamenti successivi) che altrimenti non sarebbero stati compiuti.
- In Cassazione non è consentito un generico sindacato sulla valutazione delle prove: i motivi di ricorso devono indicare vizi specifici di legge o di motivazione per essere ammissibili.
- Il ricorso infondato o formulato in modo generico può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende per profili di colpa nella scelta delle doglianze.
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