Cassazione Civile, Ordinanza n. 18522/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di sette cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. La contribuente aveva dedotto in origine l’omessa notificazione delle cartelle, la carenza di motivazione e l’intervenuta prescrizione del credito della Regione Lazio. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione e rigettato l’impugnazione. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica a mezzo posta delle cartelle potesse essere eseguita solo dai soggetti abilitati e non direttamente dall’agente della riscossione; (2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione prodotta non consentiva di riferire tutti gli avvisi di ricevimento alle cartelle impugnate, essendo solo due gli avvisi recanti il numero delle cartelle, e mancava prova del perfezionamento rituale delle notifiche; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata valutazione delle contestazioni svolte nelle memorie; (4) nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla ritualità delle notifiche e sulla riferibilità degli avvisi alle cartelle oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sull’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, poiché la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, modalità alternativa espressamente prevista dalla norma, con perfezionamento alla data di ricezione risultante dall’avviso di ricevimento. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la sentenza di appello non aveva esaminato un fatto decisivo e controverso: non la sola ritualità astratta della notifica, ma la concreta riferibilità della documentazione prodotta alle cartelle impugnate. La CTR, pur a fronte della specifica contestazione della contribuente e del rilievo del giudice di primo grado secondo cui le cartoline depositate non recavano alcun riferimento alle cartelle, non aveva svolto alcuna motivazione su tale aspetto. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario e non richiede una relata apposita, mentre il concessionario deve conservare la matrice o copia della cartella con la prova della notificazione o con l’avviso di ricevimento.
art. 115 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale e alla mancata considerazione delle contestazioni sulla riferibilità degli avvisi alle cartelle.
art. 116 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della documentazione prodotta a dimostrazione delle notifiche.
art. 2697 c.c.
Censurato dalla ricorrente per la dedotta mancanza di prova del perfezionamento e della ritualità delle notifiche.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia o comunque la mancata valutazione delle contestazioni formulate dalla contribuente nelle memorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per il vizio motivazionale relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ossia la riferibilità della documentazione notificatoria alle cartelle impugnate.
Massime di principio
- In materia di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una modalità alternativa a quella ordinaria prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione attestata dall’avviso di ricevimento.
- Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale non è indispensabile produrre in giudizio la copia della cartella, ma è necessario che la relata di notifica e/o l’avviso di ricevimento rechino il numero identificativo della cartella, così da consentire la verificabilità del nesso tra documento notificatorio e atto notificato.
- Quando la parte contesti specificamente la riferibilità degli avvisi di ricevimento o delle relate alle cartelle impugnate, il giudice di merito deve esaminare tale allegazione e motivare in modo esplicito sulla decisività del fatto controverso; l’omissione integra vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- La correttezza formale della modalità di notifica non esaurisce l’accertamento giudiziale: occorre verificare anche la concreta idoneità della documentazione prodotta a dimostrare che proprio quelle cartelle siano state ritualmente notificate al contribuente.
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