Sentenza n. 501/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti comunicato dalla ASL di Teramo al ricorrente in data -OMISSIS-, a seguito di istanza articolata in data -OMISSIS-, con cui la predetta ASL ha negato al ricorrente l’accesso alla documentazione relativa all’audit per rischio clinico tenutosi sull’evento occorso in data -OMISSIS- e per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo a consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copie dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa all'audit per rischio clinico, con contestuale concessione dell'accesso al fascicolo personale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente medico dell'ASL di Teramo coinvolto in un evento assistenziale e convocato nell'ambito del successivo audit per rischio clinico, aveva chiesto l'accesso a tutti gli atti dell'audit, dal primo atto di impulso alle delibere e ai verbali, nonché al proprio fascicolo lavorativo. L'ASL ha consentito l'accesso al fascicolo personale, ma ha negato l'ostensione degli atti dell'audit richiamando l'art. 13 del proprio regolamento sull'accesso e l'art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208/2015. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per sviamento e straripamento, sostenendo di avere un interesse concreto, attuale e qualificato alla conoscenza degli atti, in quanto medico coinvolto nella vicenda e interessato a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle valutazioni relative al proprio operato. Ha inoltre sostenuto che la procedura non fosse un vero audit per rischio clinico, ma un'istruttoria aziendale sulla propria condotta, asseritamente anche di possibile rilevanza penale. L'ASL ha eccepito preliminarmente la mancata notifica del ricorso a un possibile controinteressato e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che l'art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208/2015 stabilisce un divieto generale di acquisizione e utilizzazione, nell'ambito di procedimenti giudiziari, dei verbali e degli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico, senza distinguere tra paziente, medico coinvolto o altre posizioni soggettive. La documentazione dell'audit rientra nell'attività amministrativa interna di risk management, diretta a studiare criticità, prevenire eventi avversi e migliorare i processi sanitari; essa è destinata a rimanere nell'ambito del processo aziendale di miglioramento e non può essere utilizzata per azioni civili o disciplinari contro il medico. L'interesse qualificato del dipendente coinvolto non supera tale divieto normativo. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi secondo cui la procedura non sarebbe un audit per rischio clinico, poiché la natura dell'attività risultava dagli atti e l'ASL aveva comunque consentito l'accesso al fascicolo personale, mettendo a disposizione la documentazione relativa al rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle limitazioni previste dalla disciplina speciale applicabile alla documentazione richiesta.
art. 1, comma 539, lett. a), l. 208/2015
I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari.
La disposizione introduce un divieto generale di acquisizione e utilizzazione degli atti relativi agli audit di gestione del rischio clinico, senza distinguere in base alla posizione del richiedente, incluso il medico direttamente coinvolto nell'evento.
art. 13 del Regolamento dell'ASL di Teramo per l'accesso documentale e clinico
La disposizione regolamentare dell'ASL è stata richiamata quale ulteriore base del diniego; non essendo stata censurata, ha concorso a fondare la sottrazione degli atti dell'audit all'accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Gli atti e i verbali formati nell'ambito degli audit di gestione del rischio clinico sono sottratti all'acquisizione e all'utilizzazione nei procedimenti giudiziari in forza dell'art. 1, comma 539, lett. a), della legge n. 208/2015.
- Il divieto di acquisizione degli atti dell'audit per rischio clinico ha carattere generale e non è derogato dal fatto che il richiedente sia il medico coinvolto nell'evento sanitario o direttamente interessato alle valutazioni sul proprio operato.
- L'audit per rischio clinico costituisce un'attività amministrativa interna di risk management, finalizzata allo studio delle criticità e al miglioramento dei processi sanitari; la relativa documentazione non è equiparabile, per ciò solo, agli atti di un procedimento disciplinare o di un'istruttoria individuale sulla condotta del dipendente.
- La sottrazione all'accesso degli atti dell'audit non impedisce al dipendente di accedere alla documentazione del proprio fascicolo personale e agli altri atti relativi al rapporto di lavoro detenuti dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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