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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41466/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per due acquisti/cessioni di cocaina (circa 2 kg ciascuno) e porto/detenzione di armi. Il ricorso articolava quattro motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione della documentazione trasmessa da Europol (files, modalità di acquisizione dei dati da piattaforma "Sky ECC") e vizio di motivazione per non aver risposto a tali censure; 2) inutilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) per intercettazioni massive e per l'uso di un captatore informatico sui server, con richiamo a norme nazionali (art. 266-bis, 234-bis) e normative europee; mancata acquisizione dei verbali di operazioni tecniche; 3) vizio di competenza territoriale: il ricorrente sosteneva che il luogo competente fosse Siderno/Locri (anticipo o consegna al corriere) e non Genova; 4) eccessiva carcerazione: l'ordinanza avrebbe duplicato le valutazioni e trascurato la personalità dell'indagato, non valutando adeguatamente misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 23756/2024 (Giorgi) e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, C-670/22 EncroChat) e di Strasburgo, e ha affermato che: le prove già in possesso di autorità giudiziarie di altri Stati membri possono essere richieste/acquisite tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni estere si valuta ai sensi dell'art. 270 c.p.p. e può essere esclusa solo se la parte prova la violazione di diritti fondamentali; l'art. 234-bis non si applica alle prove ottenute in cooperazione internazionale tramite o.e.i.; l'impiego di captatori su server da parte di autorità straniere non rende automaticamente inutilizzabili i risultati, né è necessario dimostrare in via preventiva l'algoritmo di decrittazione; l'assenza negli atti italiani dei provvedimenti esteri non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare (art. 309 c.p.p.), spettando alla difesa allegare e eventualmente richiedere gli atti allo Stato di esecuzione; la competenza territoriale è correttamente individuata nel luogo della consegna della droga (Genova); le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate e la misura carceraria risultava proporzionata e necessaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Tutela del diritto di difesa invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dimostrata dei diritti fondamentali della difesa senza specifiche allegazioni probatorie a supporto

  • Costituzione, art. 111

    Richiami ai principi del giusto processo; la Consulta e la Corte hanno ritenuto che l'uso di prove acquisite all'estero tramite o.e.i. non violi automaticamente il giusto processo, salvo prova contraria della difesa

  • Codice di procedura penale, art. 270

    Norma di riferimento per l'utilizzabilità delle prove acquisite all'estero tramite cooperazione; la Corte indica che l'applicabilità dell'art. 270 regola la valutazione dell'ammissibilità delle intercettazioni trasmesse mediante o.e.i.

  • Codice di procedura penale, art. 234-bis

    Regola l'acquisizione di dati informatici nel procedimento italiano; la Corte ha precisato che non si applica alle prove acquisite tramite cooperazione internazionale (o.e.i.) in altro Stato

  • Codice di procedura penale, art. 266-bis

    Disciplina il captatore informatico e le intercettazioni; la Corte ha osservato che il testo fa riferimento al dispositivo portatile per le conversazioni tra presenti, ma non esclude che intercettazioni possano avvenire con altri strumenti tecnologici; l'uso di captatori su server da parte di autorità straniere non rende per sé inutilizzabili le prove

  • Codice di procedura penale, art. 9

    Criteri per la competenza territoriale: per i "reati contratto" la consumazione coincide con l'esecuzione (consegna), quindi il luogo della consegna determina la competenza (qui, Genova)

  • Codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10

    Prevede l'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti su cui la richiesta è fondata; la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione di provvedimenti esteri nel fascicolo italiano non comporta automaticamente l'inefficacia della misura, posto che l'autorità italiana non può trasmettere atti che non possiede

  • Direttiva 2014/41/UE (Mandato d'indagine europeo), art. 6, par.1, lett. a) e b)

    La Corte di giustizia ha affermato che l'o.e.i. non richiede che lo Stato emittente verifichi le medesime condizioni sostanziali di raccolta delle prove nello Stato di esecuzione; l'art.6(a) consente l'emissione di o.e.i. anche quando l'integrità tecnica non è verificabile in quella fase, purché il giusto processo sia garantito posteriormente

  • D.lgs. n.108/2017, artt. 1, 24, 43

    Richiami normativi invocati dalla difesa per la cooperazione internazionale: la Corte non ha ritenuto che le censure mosse attivino una deroga automatica all'utilizzabilità delle prove acquisite tramite o.e.i., senza specifiche allegazioni

  • D.l. n.144/2005, art. 4

    Norma richiamata dalla difesa in tema di intercettazioni di massa; la Corte ha osservato che non è esclusa in assoluto l'ampia attività di intercettazione, purché esistano garanzie efficaci contro abusi

Massime di principio

  • Le prove ottenute da autorità giudiziarie di altri Stati membri e trasmesse mediante ordine europeo di indagine possono essere utilizzate nel processo italiano senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; la difesa deve allegare e provare specifici fatti idonei a dimostrare la violazione di diritti fondamentali per ottenere l'esclusione
  • L'assenza nei fascicoli italiani dei provvedimenti esteri o delle basi tecniche di acquisizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la difesa ha l'onere di richiedere l'accesso o i provvedimenti nello Stato di esecuzione e di fornire concrete allegazioni
  • L'impiego di captatori informatici su server o intercettazioni di ampia portata non è di per sé vietato; la valutazione ricade sul giudice che deve accertare l'esistenza di adeguate garanzie e l'eventuale lesione di diritti fondamentali
  • Per i reati contrattuali (es. compravendita di stupefacenti) la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., nel luogo in cui avviene la consegna/ultima parte esecutiva, non nel luogo dell'accordo o di semplici momenti intermedi
  • La custodia cautelare può essere confermata se sussistono gravi indizi di colpevolezza e valutazioni concrete circa il pericolo di reiterazione; il giudice può fondare la prognosi anche sulle modalità e circostanze del fatto, salvo che la difesa non produca elementi specifici atti a confutare tale valutazione
  • La strategia difensiva più efficace in casi di cooperazione internazionale è produrre allegazioni fattuali concrete e, se necessario, attivare richieste formali di accesso agli atti nello Stato di esecuzione per documentare eventuali vizi procedurali

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