Cassazione Penale, Sentenza n. 41466/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per due acquisti/cessioni di cocaina (circa 2 kg ciascuno) e porto/detenzione di armi. Il ricorso articolava quattro motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione della documentazione trasmessa da Europol (files, modalità di acquisizione dei dati da piattaforma "Sky ECC") e vizio di motivazione per non aver risposto a tali censure; 2) inutilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) per intercettazioni massive e per l'uso di un captatore informatico sui server, con richiamo a norme nazionali (art. 266-bis, 234-bis) e normative europee; mancata acquisizione dei verbali di operazioni tecniche; 3) vizio di competenza territoriale: il ricorrente sosteneva che il luogo competente fosse Siderno/Locri (anticipo o consegna al corriere) e non Genova; 4) eccessiva carcerazione: l'ordinanza avrebbe duplicato le valutazioni e trascurato la personalità dell'indagato, non valutando adeguatamente misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 23756/2024 (Giorgi) e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, C-670/22 EncroChat) e di Strasburgo, e ha affermato che: le prove già in possesso di autorità giudiziarie di altri Stati membri possono essere richieste/acquisite tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni estere si valuta ai sensi dell'art. 270 c.p.p. e può essere esclusa solo se la parte prova la violazione di diritti fondamentali; l'art. 234-bis non si applica alle prove ottenute in cooperazione internazionale tramite o.e.i.; l'impiego di captatori su server da parte di autorità straniere non rende automaticamente inutilizzabili i risultati, né è necessario dimostrare in via preventiva l'algoritmo di decrittazione; l'assenza negli atti italiani dei provvedimenti esteri non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare (art. 309 c.p.p.), spettando alla difesa allegare e eventualmente richiedere gli atti allo Stato di esecuzione; la competenza territoriale è correttamente individuata nel luogo della consegna della droga (Genova); le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate e la misura carceraria risultava proporzionata e necessaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Tutela del diritto di difesa invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dimostrata dei diritti fondamentali della difesa senza specifiche allegazioni probatorie a supporto
Costituzione, art. 111
Richiami ai principi del giusto processo; la Consulta e la Corte hanno ritenuto che l'uso di prove acquisite all'estero tramite o.e.i. non violi automaticamente il giusto processo, salvo prova contraria della difesa
Codice di procedura penale, art. 270
Norma di riferimento per l'utilizzabilità delle prove acquisite all'estero tramite cooperazione; la Corte indica che l'applicabilità dell'art. 270 regola la valutazione dell'ammissibilità delle intercettazioni trasmesse mediante o.e.i.
Codice di procedura penale, art. 234-bis
Regola l'acquisizione di dati informatici nel procedimento italiano; la Corte ha precisato che non si applica alle prove acquisite tramite cooperazione internazionale (o.e.i.) in altro Stato
Codice di procedura penale, art. 266-bis
Disciplina il captatore informatico e le intercettazioni; la Corte ha osservato che il testo fa riferimento al dispositivo portatile per le conversazioni tra presenti, ma non esclude che intercettazioni possano avvenire con altri strumenti tecnologici; l'uso di captatori su server da parte di autorità straniere non rende per sé inutilizzabili le prove
Codice di procedura penale, art. 9
Criteri per la competenza territoriale: per i "reati contratto" la consumazione coincide con l'esecuzione (consegna), quindi il luogo della consegna determina la competenza (qui, Genova)
Codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10
Prevede l'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti su cui la richiesta è fondata; la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione di provvedimenti esteri nel fascicolo italiano non comporta automaticamente l'inefficacia della misura, posto che l'autorità italiana non può trasmettere atti che non possiede
Direttiva 2014/41/UE (Mandato d'indagine europeo), art. 6, par.1, lett. a) e b)
La Corte di giustizia ha affermato che l'o.e.i. non richiede che lo Stato emittente verifichi le medesime condizioni sostanziali di raccolta delle prove nello Stato di esecuzione; l'art.6(a) consente l'emissione di o.e.i. anche quando l'integrità tecnica non è verificabile in quella fase, purché il giusto processo sia garantito posteriormente
D.lgs. n.108/2017, artt. 1, 24, 43
Richiami normativi invocati dalla difesa per la cooperazione internazionale: la Corte non ha ritenuto che le censure mosse attivino una deroga automatica all'utilizzabilità delle prove acquisite tramite o.e.i., senza specifiche allegazioni
D.l. n.144/2005, art. 4
Norma richiamata dalla difesa in tema di intercettazioni di massa; la Corte ha osservato che non è esclusa in assoluto l'ampia attività di intercettazione, purché esistano garanzie efficaci contro abusi
Massime di principio
- Le prove ottenute da autorità giudiziarie di altri Stati membri e trasmesse mediante ordine europeo di indagine possono essere utilizzate nel processo italiano senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; la difesa deve allegare e provare specifici fatti idonei a dimostrare la violazione di diritti fondamentali per ottenere l'esclusione
- L'assenza nei fascicoli italiani dei provvedimenti esteri o delle basi tecniche di acquisizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la difesa ha l'onere di richiedere l'accesso o i provvedimenti nello Stato di esecuzione e di fornire concrete allegazioni
- L'impiego di captatori informatici su server o intercettazioni di ampia portata non è di per sé vietato; la valutazione ricade sul giudice che deve accertare l'esistenza di adeguate garanzie e l'eventuale lesione di diritti fondamentali
- Per i reati contrattuali (es. compravendita di stupefacenti) la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., nel luogo in cui avviene la consegna/ultima parte esecutiva, non nel luogo dell'accordo o di semplici momenti intermedi
- La custodia cautelare può essere confermata se sussistono gravi indizi di colpevolezza e valutazioni concrete circa il pericolo di reiterazione; il giudice può fondare la prognosi anche sulle modalità e circostanze del fatto, salvo che la difesa non produca elementi specifici atti a confutare tale valutazione
- La strategia difensiva più efficace in casi di cooperazione internazionale è produrre allegazioni fattuali concrete e, se necessario, attivare richieste formali di accesso agli atti nello Stato di esecuzione per documentare eventuali vizi procedurali
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