Sentenza n. 31/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda stralcio) n. 13358/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 13358/2022, relativa alla determina dirigenziale di rimozione o demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio aveva ad oggetto la determina dirigenziale n. 2294 del 9 novembre 2012, con cui Roma Capitale aveva ingiunto la rimozione o la demolizione d'ufficio di due manufatti in cemento armato, realizzati in ampliamento e aderenza al fabbricato principale, nonché di una piscina in cemento armato, oltre a ulteriori opere interne e impiantistiche. In primo grado i proprietari avevano dedotto che gli interventi erano stati realizzati da uno dei proprietari senza il consenso e la partecipazione degli altri, per esigenze abitative. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile e infondato, ritenendo che le censure sostanziali dovessero essere rivolte contro l'originaria ordinanza di demolizione e non contro l'atto successivo, meramente conseguente all'inottemperanza, e comunque escludendo la rilevanza delle esigenze abitative, del tempo trascorso e della limitata consistenza dei volumi. In appello è stato dedotto un unico motivo, articolato in più profili: mancata indicazione degli elementi comprovanti la possibilità di demolire senza pregiudizio per la parte legittima; omessa considerazione del necessario bilanciamento tra interesse pubblico e diritto all'abitazione; intempestività dell'azione repressiva per la risalenza dell'abuso; insufficiente descrizione delle opere e omessa indicazione della loro asserita aderenza al fabbricato legittimo o della natura di mere variazioni di destinazione d'uso. Gli appellanti hanno inoltre riproposto i motivi di primo grado e prodotto in appello una perizia tecnica. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 104 c.p.a. e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo assorbita l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 104 c.p.a. in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha confermato che le censure sostanziali avrebbero dovuto essere proposte contro l'originaria ordinanza di demolizione n. 1350/2012, oggetto di separato giudizio, mentre l'atto impugnato costituiva un atto conseguente all'inottemperanza. Nel merito, ha rilevato che l'onere di provare l'impossibilità della riduzione in pristino o il grave pregiudizio per la parte legittima grava sui privati. La demolizione rappresenta la regola generale per gli abusi edilizi, mentre la sanzione pecuniaria sostitutiva è eccezionale e presuppone la ricorrenza dei requisiti dell'art. 34 d.P.R. 380/2001; essa non è invocabile per opere realizzate senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Nel caso concreto, i due manufatti e la piscina presentavano autonomia strutturale e costruttiva, tale da escludere l'incidenza sulla parte legittima. La perizia prodotta in appello è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e comunque non indispensabile, trattandosi di un parere tecnico di parte privo di adeguata analisi strutturale; i poteri istruttori del giudice non possono supplire alla mancata prova gravante sugli appellanti. Il diritto all'abitazione non prevale automaticamente sull'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio e non rende illegittimo l'ordine di demolizione quando l'immobile abusivo sia adibito a dimora familiare. Nel caso concreto, inoltre, i manufatti abusivi non costituivano l'unica abitazione degli interessati, che erano proprietari anche del fabbricato principale. Il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non è idoneo a fondare un legittimo affidamento né rende intempestiva l'azione repressiva. Infine, il provvedimento descriveva sufficientemente consistenza e materiali delle opere, consentendone l'individuazione certa ed effettiva. Le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione dell'abuso edilizio costituisce la regola generale quale misura ripristinatoria conseguente alla realizzazione di opere prive del necessario titolo.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione è eccezionale, subordinata alla prova dell'impossibilità della riduzione in pristino o del grave pregiudizio per la parte legittima, e riguarda gli abusi minori; non opera per interventi senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
art. 104 c.p.a.
La produzione in appello di una perizia non previamente dedotta è stata ritenuta inammissibile; l'eccezione è stata tuttavia assorbita, essendo l'appello infondato nel merito.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non comporta un diritto assoluto a occupare o mantenere un immobile abusivo e non impedisce, in astratto, l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
art. 117 Cost.
Il bilanciamento tra tutela convenzionale dei diritti fondamentali e interesse pubblico al governo del territorio non determina, nel caso considerato, un contrasto della disciplina repressiva edilizia con gli obblighi convenzionali.
Massime di principio
- L'onere di dimostrare l'impossibilità della riduzione in pristino o il grave pregiudizio per la parte legittima grava sul privato che invoca la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione; tale onere non può essere supplito d'ufficio dai poteri istruttori del giudice.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 è eccezionale e non è applicabile agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali resta necessaria la demolizione e il ripristino.
- Il diritto all'abitazione, anche quando l'immobile abusivo sia adibito a dimora familiare, non prevale automaticamente sull'interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli abusi edilizi; l'emergenza abitativa non può legittimare forme di condono atipico o impedire la demolizione.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non rende intempestiva l'azione repressiva e non determina un legittimo affidamento del responsabile sulla conservazione dell'opera realizzata senza titolo.
- Un provvedimento repressivo edilizio è sufficientemente motivato quando descrive in modo concreto consistenza e materiali delle opere, consentendone la certa ed effettiva individuazione; le censure relative alla legittimità sostanziale dell'originario ordine di demolizione devono essere proposte contro tale ordine e non contro il successivo atto meramente conseguente all'inottemperanza.
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