Sentenza n. 526/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso principale: della deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 25 agosto 2021, n. 411, pubblicata sul BURC n. 72 del 6 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Nomina Commissario liquidatore”, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti allegati, ivi comprese le richiamate note prot. n. 307206 del 7 luglio 2021, n. 355674 del 10 agosto 2021, n. 293849 del 29 giugno 2021, n. 346852 del 3 agosto 2021, n. 354910 del 10 agosto 2021, n. 345305 del 2 agosto 2021, verbale o gli esiti del Tavolo interdipartimentale tenutosi l’11 agosto 2021; - ove occorrer possa, del successivo d.P.G.R. dell’1 settembre 2021, n. 147, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021. Nomina Commissario liquidatore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP)”; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; con i motivi aggiunti: - della deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 12 novembre 2021, n. 478, avente ad oggetto: “Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA”, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti allegati; - ove occorrer possa, del successivo d.P.G.R. del 15 novembre 2021, n. 202, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 478 del 12.11.2021. Nomina Commissario liquidatore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) e indirizzi per la procedura di LCA” 1; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti regionali impugnati né i motivi di ricorso. Le spese e le competenze di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della mancata opposizione dell'amministrazione intimata.
Atto impugnato: deliberazioni della Giunta regionale della Calabria e consequenziali decreti presidenziali relativi alla liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e alla nomina del commissario liquidatore
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 411 del 25 agosto 2021, il conseguente d.P.G.R. n. 147 dell'1 settembre 2021, nonché la deliberazione n. 478 del 12 novembre 2021 e il d.P.G.R. n. 202 del 15 novembre 2021, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali, concernenti la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CoRAP) e la nomina del commissario liquidatore. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il 16 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice ne prenda atto e non residui una domanda da esaminare.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche quando l'amministrazione non si opponga alla compensazione.
Come è indicizzato
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