Sentenza n. 1493/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6924/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 23/10/2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 6444/2024 in cui è stata riunita quella recante R.G. n. 6446/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 23/10/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro in data 05/07/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di 1.000 euro. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo era stato notificato il 23 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, assegnando la Carta elettronica per le annualità e gli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, qualificando l’obbligo di emissione dei buoni elettronici come prestazione economicamente determinata e assimilabile, ai fini dell’astreinte, a un’obbligazione pecuniaria: la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. È stato inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e con ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con riduzione del 50% in ragione della serialità del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nella fattispecie tale termine risultava inutilmente decorso.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l’applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria; nel caso concreto essa è stata parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, entro il limite del 10% della sorte capitale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione impone all’amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Prima dell’attivazione dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; verificato tale presupposto e accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsoria e sanzionatoria e può essere applicata anche a un obbligo di facere consistente nell’emissione di un beneficio elettronico, quando il valore economico della prestazione sia precisamente determinato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, entro un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione, che deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile l’adempimento.
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