Sentenza n. 30/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento n. 0149/24 del 3 aprile 2014 con cui si dispone la revisione della patente di guida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida, motivato per relationem mediante rinvio a una nota della Questura relativa a un’attività investigativa in materia di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata aveva disposto la revisione della patente, sulla base del richiamo per relationem a una nota della Questura che indicava 41 persone, tra cui la ricorrente, coinvolte in un’attività investigativa concernente reati in materia di droga o connessi all’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso del giudizio, il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di rivalutare la vicenda e di indicare gli elementi di fatto specificamente riferibili alla ricorrente dai quali desumere la possibile perdita dei requisiti psico-fisici. L’Amministrazione ha quindi depositato un provvedimento della Questura nel quale erano individuati gli elementi di fatto riguardanti specificamente la ricorrente. Tale atto non è stato autonomamente impugnato con motivi aggiunti, anche con riferimento a eventuali profili di incompetenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è fondata sul rilievo che, dopo l’ordinanza cautelare di riesame, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento contenente l’individuazione degli elementi di fatto specificamente riferiti alla ricorrente, ossia il provvedimento conclusivo della rivalutazione richiesta dal giudice. Non essendo stato tale atto impugnato con motivi aggiunti, è venuto meno l’interesse alla decisione sull’originario provvedimento di revisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La disposizione consente al giudice di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione o emerga altra ragione ostativa alla pronuncia di merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa, senza ulteriore interpretazione esplicita.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di un’ordinanza cautelare di riesame, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che rivaluta la posizione individuale dell’interessato e sostituisce o supera il contenuto del provvedimento originariamente impugnato, il ricorso contro quest’ultimo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il nuovo atto non viene autonomamente impugnato con motivi aggiunti.
- L’interesse alla decisione sull’atto originario non permane quando la definizione amministrativa successiva costituisce l’esito della riedizione del potere richiesta dal giudice e l’interessato non estende il giudizio al nuovo provvedimento mediante motivi aggiunti.
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