Sentenza del 11/09/2019 n. 22647 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Certificati di origine ritenuti "ab origine" veritieri - Controlli "a posteriori" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di rettifica e revisione dell'accertamento relativo a importazioni del 2005 di lampade a risparmio energetico, recuperando maggiori dazi doganali. Le merci erano state dichiarate di origine malese sulla base di certificati FORM A, ma indagini OLAF e della Guardia di Finanza avevano accertato che l'origine effettiva era cinese e che i certificati erano falsi. La ricorrente contestava, tra l'altro, la propria responsabilità solidale quale spedizioniere, il difetto di motivazione dell'avviso, l'insufficienza della prova sull'origine cinese, la violazione dei termini e dei presupposti per la contabilizzazione a posteriori e la sussistenza della buona fede e dell'errore attivo dell'autorità doganale malese ai sensi dell'art. 220, paragrafo 2, del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che lo spedizioniere che opera in rappresentanza indiretta e con procedura di domiciliazione è dichiarante e risponde in solido con l'importatore dei dazi dovuti, indipendentemente dalla titolarità della merce. Ha ritenuto sufficiente la prova dell'origine cinese fornita dalle indagini OLAF e dal processo verbale notificato, nonché adeguata la motivazione dell'avviso. Il controllo iniziale dei certificati da parte dell'autorità doganale non impedisce controlli a posteriori. La ricezione di certificati falsi non costituisce errore attivo dell'autorità doganale e l'importatore deve dimostrare cumulativamente l'errore dell'autorità, la propria buona fede, la diligenza qualificata e il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi. La ricorrente è stata condannata a pagare 6.000 euro di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201
Il debitore dell'obbligazione doganale all'importazione è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
Chi presenta la dichiarazione in nome proprio per conto altrui assume la qualità di dichiarante e risponde solidalmente dell'obbligazione doganale insieme all'importatore.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lettera b)
La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il recupero a posteriori dei dazi può essere escluso solo se ricorrono cumulativamente un errore attivo dell'autorità competente, non riconoscibile da un operatore diligente, la buona fede del debitore e il rispetto di tutti gli obblighi doganali. La mera accettazione iniziale della dichiarazione o la ricezione di certificati inesatti non costituisce errore attivo.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 5
La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi; è indiretta quando agisce in nome proprio, ma per conto di terzi.
La rappresentanza indiretta comporta che lo spedizioniere diventi parte dell'operazione doganale e assuma obblighi direttamente verso l'autorità doganale.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 76
Nella procedura semplificata e di domiciliazione il titolare dell'autorizzazione, identificato come dichiarante, assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli obblighi tributari derivanti dall'operazione.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis
L'avviso di rettifica doganale deve consentire al destinatario di comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa; la motivazione può risultare integrata dal processo verbale regolarmente notificato.
Legge n. 241/1990, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, inclusi gli atti impositivi, attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiede che gli atti tributari siano motivati e che siano indicati o messi a disposizione gli atti richiamati, in modo da garantire l'effettiva conoscibilità della pretesa.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
In appello sono vietate le nuove eccezioni, ma l'amministrazione può svolgere mere difese e contestare le argomentazioni del contribuente senza introdurre nuovi elementi di indagine.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD
L'accettazione iniziale della dichiarazione doganale non equivale a una verifica definitiva dell'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante e non impedisce controlli successivi.
Massime di principio
- Un certificato di origine inizialmente accettato dalla dogana non crea, da solo, un affidamento tutelabile: l'autorità può effettuare controlli a posteriori e recuperare i dazi se l'origine dichiarata risulta falsa.
- L'importatore e lo spedizioniere che opera in rappresentanza indiretta devono verificare con diligenza qualificata l'origine e la documentazione della merce; la semplice fiducia nel fornitore o nel certificato FORM A normalmente non è sufficiente.
- L'errore dell'autorità doganale rilevante per evitare il recupero dei dazi deve essere un comportamento attivo dell'autorità, non la mera ricezione o mancata immediata contestazione di dichiarazioni inesatte dell'operatore.
- Chi agisce in nome proprio nell'ambito di una procedura doganale semplificata può essere considerato dichiarante e debitore solidale, anche se non è proprietario della merce e sostiene di non conoscere l'irregolarità.
- Per ottenere l'esenzione dal recupero a posteriori occorre provare cumulativamente l'errore attivo dell'autorità, la non riconoscibilità dell'errore, la buona fede, la diligenza professionale e il rispetto di tutti gli obblighi doganali.
- Le indagini OLAF e la documentazione amministrativa allegata a un processo verbale regolarmente notificato possono costituire prova sufficiente dell'origine non preferenziale della merce e della falsità dei certificati.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico gli atti e i fatti decisivi su cui si fonda la censura; il semplice richiamo a documenti non trascritti può rendere il motivo inammissibile.
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