Sentenza del 22/05/2019 n. 3153 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - NULLITA' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - OMESSA PREVENTIVA NOTIFICA AVVISO BONARIO - ONERE PROBATORIO PERFEZIONAMENTO NOTIFICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento deducendo, in particolare, l'omessa preventiva notifica dell'avviso bonario e, presumibilmente, la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti. La decisione distingue tra i due profili: la mancata notifica dell'avviso bonario doveva essere contestata entro i termini decorrenti dalla notifica delle cartelle; invece, la notifica delle cartelle resta rilevante per verificare se la pretesa sia divenuta definitiva. L'onere di provare il perfezionamento della notifica grava sull'agente della riscossione.
La decisione
La contestazione relativa all'omessa preventiva notifica dell'avviso bonario non può essere proposta per la prima volta contro l'intimazione, se non è stata sollevata tempestivamente dopo la notifica della cartella, poiché la pretesa diventa definitiva e non più impugnabile sotto tale profilo. Tuttavia, l'intimazione può ancora essere impugnata per contestare l'omessa notifica delle cartelle sottostanti. Equitalia deve dimostrare il perfezionamento della notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento; non sono sufficienti documenti equipollenti. La consegna della cartella al portiere, in busta sigillata e in assenza del destinatario, non prova da sola la regolare notifica se manca la prova dell'avviso di ricevimento della spedizione della copia al destinatario. Ne consegue l'accoglimento della contestazione relativa alla prova della notifica delle cartelle, mentre resta preclusa quella concernente l'omesso avviso bonario.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti tributari
L'agente della riscossione deve dimostrare che la notifica della cartella si è perfezionata secondo le forme previste dalla legge. La semplice documentazione della consegna al portiere non è sufficiente quando manca la prova dell'invio e del ricevimento della copia destinata al contribuente.
Disciplina dell'avviso bonario e della definitività della cartella di pagamento
L'omessa notifica dell'avviso bonario deve essere fatta valere tempestivamente dopo la notifica della cartella. Se il contribuente non impugna la cartella nei termini, la pretesa diventa definitiva e tale vizio non può essere recuperato impugnando successivamente l'intimazione.
Massime di principio
- I vizi relativi all'omessa comunicazione preventiva o all'avviso bonario devono essere contestati entro il termine per impugnare la cartella; non possono normalmente essere fatti valere per la prima volta contro una successiva intimazione di pagamento.
- Quando viene notificata un'intimazione, è ancora possibile contestare l'originaria cartella se l'amministrazione non dimostra che essa sia stata validamente notificata.
- L'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore o sull'agente della riscossione, che deve produrre documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della procedura.
- La consegna dell'atto al portiere o a un altro soggetto abilitato non è necessariamente sufficiente: occorre verificare anche gli ulteriori adempimenti richiesti, inclusa la prova dell'avviso di ricevimento o della spedizione della copia al destinatario.
- È essenziale distinguere tra vizi della pretesa tributaria, ormai preclusi se la cartella non è stata impugnata tempestivamente, e vizi autonomi della notificazione, che possono essere dedotti quando l'amministrazione aziona una pretesa la cui precedente notifica non è provata.
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