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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14928/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado per due condotte in continuazione di falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 483 c.p.) in quanto, quale firmatario delle pratiche depositate al Registro delle Imprese di Firenze per conto di due imprese individuali clienti del suo studio, attestò falsamente che fosse stata presentata la dichiarazione SCIA al Comune di Firenze, quando invece tale presentazione non risultava avvenuta. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, sostenendo di non essere a conoscenza della mancata presentazione delle SCIA e di non essere necessariamente la persona incaricata della loro presentazione; al più, ipotizzava una condotta colposa o di mera negligenza; (2) la mancata assunzione, in appello, di una prova decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p., cioè l'esame testimoniale dei titolari delle ditte (Hikmete Krasnic e Hajrus Baljinca), che avrebbero potuto chiarire l'elemento psicologico del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che i motivi fossero privi della necessaria specificità e non confrontassero adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici hanno confermato che le dichiarazioni sostitutive erano state sottoscritte attestando falsamente la presentazione delle SCIA nella stessa data, e che la circostanza che le ditte fossero clienti del ricorrente e la coincidenza temporale erano elementi decisivi per l'accertamento della falsità e del profilo doloso. Quanto alla richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha ritenuto la censura generica e insufficiente a dimostrare quale specifica illuminazione i testi avrebbero fornito, osservando che la documentazione mostrava l'assenza della SCIA al momento delle autocertificazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo la Corte ravvisato profili di colpa relativi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen. (falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

    Il reato è stato interpretato come necessariamente doloso: non esiste nel nostro ordinamento un "falso colposo" per questa fattispecie; occorre la consapevolezza della falsità al momento della sottoscrizione

  • art. 603 cod. proc. pen. (istanza di assunzione di mezzi di prova in appello)

    La richiesta di assunzione di prova in sede d'appello deve essere formulata e motivata adeguatamente; se vaga non è idonea ad integrare motivo di annullamento o revisione

  • art. 581 cod. proc. pen. (requisiti della motivazione del ricorso in Cassazione)

    I motivi di ricorso devono avere specificità e concreto confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; la genericità comporta l'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per ricorso manifestamente infondato o inammissibile)

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere somme a favore della cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile per negligenza o colpa

  • Corte Cost. n. 186 del 2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai profili di colpa che possono giustificare l'inflizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili

  • Cassazione, Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019 (Rv. 278134) (giurisprudenza richiamata)

    Conferma il principio che il falso in dichiarazione sostitutiva richiede il dolo e non può essere configurato come falso colposo

Massime di principio

  • Per i reati di falso in dichiarazione sostitutiva (art. 483 c.p.) la prova deve dimostrare la consapevolezza della falsità: la semplice negligenza o superficialità non vale a escludere la fattispecie quando altri elementi dimostrino la conoscenza o l'essenzialità della dichiarazione per ottenere l'atto contestato
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici o apodittici determinano l'inammissibilità
  • Quando si chiede in appello o in Cassazione l'assunzione o la rinnovazione di prove testimoniali, occorre indicare con precisione quali fatti i testi dovranno chiarire e perché tali dichiarazioni sono decisive; altrimenti la richiesta è irrilevante se i fatti sono già documentalmente accertati
  • La coincidenza temporale fra la sottoscrizione di un'autocertificazione e l'attestazione di un adempimento amministrativo non eseguito può costituire elemento forte per inferire la falsità e, insieme ad altri elementi (es. rapporto professionale con i soggetti), per ricavare la consapevolezza dell'autore
  • Chi propone ricorso senza la dovuta diligenza o con argomentazioni vaghe rischia non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve curare forma, specificità e confronto motivazionale

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